Art. 41 
                        (Assistenza sociale) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39) 
 
  1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non  inferiore  ad  un  anno,  nonche'  i  minori
iscritti nella loro  carta  di  soggiorno  o  nel  loro  permesso  di
soggiorno, sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  ai  fini  della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse  quelle  previste  per  coloro  che  sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,  per  i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.