Art. 41
            Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)   le  opere  provvisionali,  installate  sui  galleggianti,  siano
solidali con il galleggiante stesso, su cui  devono  essere  previste
apposite sedi di ancoraggio e adeguati  tiranti;
b)   i   ponteggi,   facenti  parte  delle  opere  provvisionali  del
galleggiante, siano protetti su tutti i lati da robusto parapetto  ed
idoneo fermapiede.