Art. 41 
 
   Emissioni di obbligazioni (( e di titoli di debito )) da parte 
              delle societa' di progetto - project bond 
 
  (( 1. Al codice di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 157 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte
delle societa' di progetto). - 1. Al fine di realizzare  una  singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita', le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 nonche' le societa'  titolari  di
un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi  dell'articolo
3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e  titoli  di  debito,
anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice
civile,  purche'  destinate  alla  sottoscrizione  da   parte   degli
investitori qualificati come definiti ai  sensi  del  regolamento  di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58;  detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono  essere
trasferiti a soggetti che  non  siano  investitori  qualificati  come
sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi  del  presente
articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420  del
codice civile. 
  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono
riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 
  3. Le obbligazioni e i  titoli  di  debito,  sino  all'avvio  della
gestione dell'infrastruttura da  parte  del  concessionario,  possono
essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni  e  da  fondi
privati, secondo le  modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
societa'  titolari   delle   autorizzazioni   alla   costruzione   di
infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di  stoccaggio
di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla  costruzione
di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della  rete  di
trasmissione  nazionale  dell'energia  elettrica,  nonche'  a  quelle
titolari delle autorizzazioni. 
  5. All'articolo 158, comma 2, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  dopo  le  parole:  «crediti  dei  finanziatori   del
concessionario» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di  titoli
emessi ai sensi dell'articolo 157,  limitatamente  alle  obbligazioni
emesse successivamente alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione». 
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche
alle societa' gia' costituite alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.))