Art. 41 
 
 
              Riferimenti temporali opponibili ai terzi 
 
  1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati
in conformita' con quanto disposto dal titolo IV sono  opponibili  ai
terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice. 
  2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da  un
certificatore  accreditato,  secondo  quanto  indicato  nel   proprio
manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai  sensi  dell'art.  20,
comma 3, del Codice. 
  3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma  2  del
presente articolo, deve corrispondere alla scala di  tempo  UTC(IEN),
di cui al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591,  con  una  differenza  non
superiore ad un minuto primo. 
  4. Costituiscono inoltre validazione temporale: 
  a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo
di cui all'art. 9  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
novembre 2000, n. 272; 
  b) il riferimento temporale ottenuto  attraverso  la  procedura  di
conservazione dei documenti in conformita'  alle  norme  vigenti,  ad
opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione; 
  c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice; 
  d) il riferimento temporale ottenuto  attraverso  l'utilizzo  della
marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma  1,  punto
1.4 della  Convenzione  postale  universale,  come  modificata  dalle
decisioni  adottate   dal   XXIII   Congresso   dell'Unione   postale
universale, recepite dal Regolamento di  esecuzione  emanato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18.