(( Art. 41-bis 
 
   Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo )) 
 
  ((1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto  2012,  n.  161,  i  materiali  da  scavo  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  ))b)((,  del  citato  regolamento,
prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle
norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo  184-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive  modificazioni,
se il produttore dimostra:)) 
  (( a)che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente  presso
uno o piu' siti o cicli produttivi determinati;)) 
  ((  b)che,  in  caso  di  destinazione  a   recuperi,   ripristini,
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri  utilizzi  sul  suolo,
non  sono  superati  i  valori   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1
dell'allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e
alla destinazione d'uso urbanistica del  sito  di  destinazione  e  i
materiali  non  costituiscono  fonte  di  contaminazione  diretta   o
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi  i  valori  di  fondo
naturale;)) 
  (( c) che, in caso  di  destinazione  ad  un  successivo  ciclo  di
produzione,  l'utilizzo  non  determina  rischi  per  la  salute  ne'
variazioni qualitative o quantitative  delle  emissioni  rispetto  al
normale utilizzo delle materie prime;)) 
  (( d) che ai fini di cui alle lettere  ))((  b)e  ))((  c)  non  e'
necessario sottoporre  i  materiali  da  scavo  ad  alcun  preventivo
trattamento,  fatte  salve  le  normali  pratiche  industriali  e  di
cantiere.)) 
  ((2. Il proponente  o  il  produttore  attesta  il  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione  resa  all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,   n.   445,   precisando   le   quantita'   destinate
all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per  l'utilizzo,
che non possono comunque superare un anno dalla data  di  produzione,
salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad
essere utilizzato preveda un  termine  di  esecuzione  superiore.  Le
attivita' di  scavo  e  di  utilizzo  devono  essere  autorizzate  in
conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
La  modifica  dei  requisiti  e  delle  condizioni   indicate   nella
dichiarazione di cui al primo  periodo  e'  comunicata  entro  trenta
giorni al comune del luogo di produzione.)) 
  ((3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita' di
cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al  luogo
di produzione e di utilizzo, che i  materiali  da  scavo  sono  stati
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.)) 
  ((4. L'utilizzo dei materiali da  scavo  come  sottoprodotto  resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il
trasporto di tali materiali e' accompagnato,  qualora  previsto,  dal
documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto  redatto
in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e
7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e  successive
modificazioni.)) 
  ((5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai
materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti  nel
campo di applicazione  del  comma  2-bis  dell'articolo  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dal  comma  2
dell'articolo 41 del presente decreto.)) 
  ((6. L'articolo 8-bis del decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato.)) 
  ((7. L'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre  e
rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera ))b)((, i  materiali
da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'art. 266, comma 7, del Decreto Legislativo  n.  152
          del  3  aprile  2006  e  successive  modificazioni,  e'  il
          seguente: 
              " 7. Con  successivo  decreto,  adottato  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
          i Ministri delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle
          attivita'  produttive  e  della  salute,  e'   dettata   la
          disciplina  per  la  semplificazione  amministrativa  delle
          procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e  le
          rocce  da  scavo,  provenienti  da  cantieri   di   piccole
          dimensioni la cui produzione non  superi  i  seimila  metri
          cubi  di  materiale   nel   rispetto   delle   disposizioni
          comunitarie in materia."; 
              - L'art.  1,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 10 agosto 2012, n. 161, e' il seguente: 
              " b. «materiali da scavo»: il suolo o  sottosuolo,  con
          eventuali   presenze   di    riporto,    derivanti    dalla
          realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: 
              scavi  in  genere  (sbancamento,  fondazioni,  trincee,
          ecc.); 
              perforazione,       trivellazione,       palificazione,
          consolidamento, ecc.; 
              opere infrastrutturali  in  generale  (galleria,  diga,
          strada, ecc.); 
              rimozione e livellamento di opere in terra; 
              materiali litoidi in genere e comunque tutte  le  altre
          plausibili   frazioni   granulometriche   provenienti    da
          escavazioni effettuate negli alvei, sia  dei  corpi  idrici
          superficiali che del  reticolo  idrico  scolante,  in  zone
          golenali dei corsi d'acqua,  spiagge,  fondali  lacustri  e
          marini; 
              residui di lavorazione  di  materiali  lapidei  (marmi,
          graniti,   pietre,   ecc.)   anche   non   connessi    alla
          realizzazione  di  un'opera  e  non   contenenti   sostanze
          pericolose (quali ad esempio flocculanti con  acrilamide  o
          poliacrilamide). I materiali da  scavo  possono  contenere,
          sempreche' la  composizione  media  dell'intera  massa  non
          presenti concentrazioni di inquinanti superiori  ai  limiti
          massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti
          materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
          vetroresina,  miscele  cementizie  e  additivi  per   scavo
          meccanizzato;" 
              - L'art. 184-bis del citato decreto legislativo n.  152
          del 2006 e successive modificazioni, e' il seguente: 
              "184-bis. Sottoprodotto 
              1. E' un  sottoprodotto  e  non  un  rifiuto  ai  sensi
          dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi  sostanza
          od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
              a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un  processo
          di produzione, di cui costituisce parte  integrante,  e  il
          cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
          oggetto; 
              b)  e'  certo  che  la  sostanza  o   l'oggetto   sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
              c) la  sostanza  o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
              d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza  o
          l'oggetto  soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
          disciplina comunitaria. 
              2-bis. Il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  10  agosto
          2012, n. 161, adottato in attuazione  delle  previsioni  di
          cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27, si applica solo alle terre e  rocce  da  scavo
          che provengono da attivita' o opere soggette a  valutazione
          d'impatto  ambientale   o   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non  si
          applica comunque alle  ipotesi  disciplinate  dall'articolo
          109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.". 
              - Gli articoli 6 e 7-bis  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni,  sono  i
          seguenti: 
              "6. Forma dei contratti. 
              1. Il contratto di trasporto  di  merci  su  strada  e'
          stipulato, di regola, in forma  scritta  e,  comunque,  con
          data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei
          rapporti  fra  i  contraenti,  ai   sensi   delle   vigenti
          disposizioni di legge. 
              2. Con decreto dirigenziale della competente  struttura
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
          adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  legislativo,  sono
          determinati modelli contrattuali tipo per facilitare  l'uso
          della forma scritta dei contratti di trasporto di merci  su
          strada. 
              3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
          scritta sono: 
              a) nome e sede del vettore  e  del  committente  e,  se
          diverso, del caricatore; 
              b) numero di iscrizione del vettore all'Albo  nazionale
          degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
              c)  tipologia  e  quantita'  della  merce  oggetto  del
          trasporto, nel rispetto delle indicazioni  contenute  nella
          carta di circolazione  dei  veicoli  adibiti  al  trasporto
          stesso; 
              d) corrispettivo del servizio di trasporto e  modalita'
          di pagamento; 
              e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del
          vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; 
              e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della
          merce trasportata. 
              4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in  forma
          scritta sono: 
              a) termini temporali per la riconsegna della merce; 
              b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti
          di cui alla lettera a) del comma 3. 
              5. Per i trasporti eseguiti  in  regime  di  cabotaggio
          stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere  gli
          elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma  4,
          nonche' gli estremi della licenza  comunitaria  e  di  ogni
          altra  eventuale  documentazione  prevista  dalle   vigenti
          disposizioni. 
              6. In assenza di anche uno degli elementi  indicati  al
          comma  3,  il  contratto  di  trasporto  si  considera  non
          stipulato in forma scritta.". 
              "7-bis.. Istituzione della scheda di trasporto. 
              1. Al fine di conseguire maggiori livelli di  sicurezza
          stradale e favorire le  verifiche  sul  corretto  esercizio
          dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
          in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
          «scheda di trasporto», da compilare a cura del  committente
          e conservare a bordo del veicolo adibito a tale  attivita',
          a cura del vettore. La  scheda  di  trasporto  puo'  essere
          sostituita dalla copia del contratto in  forma  scritta  di
          cui all'articolo 6, o da altra documentazione  equivalente,
          che  contenga  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3.   Le
          disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  al
          trasporto di merci a collettame, cosi'  come  definito  dal
          decreto ministeriale di cui al comma 3. 
              2. La scheda di  trasporto  costituisce  documentazione
          idonea  ai  fini  della  procedura  di  accertamento  della
          responsabilita' di cui all'articolo 8. 
              3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito  il
          contenuto della scheda di  trasporto,  nella  quale  devono
          figurare le indicazioni relative  al  vettore,  comprensive
          del  numero  di   iscrizione   all'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori, al  committente,  al  caricatore  ed  al
          proprietario della merce, nei  casi  indicati  dal  decreto
          stesso, come definiti  all'articolo  2,  comma  1,  nonche'
          quelle relative alla  tipologia  ed  al  peso  della  merce
          trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
          Lo stesso decreto individua le categorie  di  trasporto  di
          merci    a    collettame,    ai     fini     dell'esenzione
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo, nonche' i documenti di trasporto  previsti  dalle
          norme  comunitarie,  dagli  accordi  o  dalle   convenzioni
          internazionali, o da altra norma nazionale  in  materia  di
          autotrasporto di merci, da  considerare  equipollenti  alla
          scheda di trasporto. 
              4. Il  committente,  ovvero  chiunque  non  compila  la
          scheda di trasporto, o la altera,  o  la  compila  in  modo
          incompleto o non  veritiero,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600
          euro a 1.800 euro. 
              5. Chiunque, durante l'effettuazione di  un  trasporto,
          non porta a  bordo  del  veicolo  la  scheda  di  trasporto
          ovvero,  in  alternativa,  copia  del  contratto  in  forma
          scritta  o   altra   documentazione   equivalente,   ovvero
          equipollente ai  sensi  del  comma  3,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da 40 a 120 euro.  All'atto  dell'accertamento  della
          violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo  del
          veicolo, che verra' restituito al conducente,  proprietario
          o  legittimo  detentore,  ovvero  a  persona  delegata  dal
          proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda  di
          trasporto, ovvero copia  del  contratto  redatto  in  forma
          scritta o altra documentazione  equivalente  ai  sensi  del
          comma 1. La scheda di  trasporto,  il  contratto  in  forma
          scritta   o   altra   documentazione   equivalente   ovvero
          equipollente  deve  essere  esibita  entro  il  termine  di
          quindici   giorni   successivi    all'accertamento    della
          violazione. In caso di mancata  esibizione,  l'ufficio  dal
          quale     dipende     l'organo     accertatore     provvede
          all'applicazione della sanzione di  cui  al  comma  4,  con
          decorrenza dei termini  per  la  notificazione  dal  giorno
          successivo a quello  stabilito  per  la  presentazione  dei
          documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli  214
          e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285, e successive modificazioni. 
              6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
          a chiunque circoli  alla  guida  di  veicoli  immatricolati
          all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali  o
          di cabotaggio,  qualora  non  rechi  a  bordo  i  documenti
          equipollenti di cui  al  comma  3  ovvero  gli  stessi  non
          risultino  compilati  correttamente.  In   tali   casi   si
          applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  207  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni." 
              L'articolo 8-bis del D.L. 26-4-2013 n. 43 
              Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio   dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015, 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 26  aprile  2013,  n.  97.,
          abrogato dalla preente legge,  recava: «Art.  8-bis  Deroga
          alla disciplina dell'utilizzazione  di  terre  e  rocce  da
          scavo».