(( Art. 41-ter Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo )) ((1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:)) ((a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' silos per i materiali vegetali»;)) (( b)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:)) ((«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;)) (( c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» e' soppressa;)) (( d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:)) ((«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.)) ((kk-ter) Frantoi».)) ((2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:)) (( a)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:)) ((«v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;)) (( b)dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente:)) ((«oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato».))
Riferimenti normativi Si riporta la parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come modificata dalla presente legge: "Allegato IV Impianti e attivita' in deroga Parte I Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1. 1. Elenco degli impianti e delle attivita': a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno. b) Laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attivita' estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole. c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. d) Le seguenti lavorazioni tessili: - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, cio' deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici. e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. h) Serre. i) Stirerie. j) Laboratori fotografici. k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. l) Autolavaggi. m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonche' silos per i materiali vegetali. n) Macchine per eliografia. o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte. p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi. q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura. s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro. t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg. v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas; w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti e' inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali. Parte di provvedimento in formato grafico aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate. ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW. gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio. jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera. kk-ter) Frantoi." Si riporta la parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come modificata dalla presente legge: "Parte II Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2 1. Elenco degli impianti e delle attivita': a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg. c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g. l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g. n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g. r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g. s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g. v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato. z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g. aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a 1500 kg/g. bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non superiore a 100 kg/g. cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g. dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg. ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg. ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10-50 MW. mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e' compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali. Parte di provvedimento in formato grafico oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno. oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato."