Art. 41 
 
 
         Contenuti e modalita' di svolgimento del tirocinio 
 
  1.  Il  tirocinio  professionale  consiste  nell'addestramento,   a
contenuto teorico e pratico, del praticante  avvocato  finalizzato  a
fargli conseguire  le  capacita'  necessarie  per  l'esercizio  della
professione di avvocato e  per  la  gestione  di  uno  studio  legale
nonche' a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole
deontologiche. 
  2. Presso il  consiglio  dell'ordine  e'  tenuto  il  registro  dei
praticanti avvocati, l'iscrizione  al  quale  e'  condizione  per  lo
svolgimento del tirocinio professionale. 
  3. Per l'iscrizione nel  registro  dei  praticanti  avvocati  e  la
cancellazione dallo stesso si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni previste dall'articolo 17. 
  4. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita'  di
lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e  orari
idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in  assenza
di specifiche ragioni di conflitto di interesse. 
  5. Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per diciotto  mesi.
La sua interruzione per oltre  sei  mesi,  senza  alcun  giustificato
motivo, anche di carattere personale, comporta la  cancellazione  dal
registro dei praticanti, salva la  facolta'  di  chiedere  nuovamente
l'iscrizione nel registro, che puo' essere  deliberata  previa  nuova
verifica da parte del consiglio  dell'ordine  della  sussistenza  dei
requisiti stabiliti dalla presente legge. 
  6. Il tirocinio puo' essere svolto: 
    a) presso un avvocato, con anzianita' di iscrizione all'albo  non
inferiore a cinque anni; 
    b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio  legale  di
un ente pubblico o presso un ufficio  giudiziario  per  non  piu'  di
dodici mesi; 
    c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese  dell'Unione  europea
presso professionisti legali, con  titolo  equivalente  a  quello  di
avvocato, abilitati all'esercizio della professione; 
    d) per non piu' di sei mesi, in  concomitanza  con  il  corso  di
studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente
iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del
diploma di laurea in giurisprudenza nel caso  previsto  dall'articolo
40. 
  7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi
presso un avvocato iscritto all'ordine o  presso  l'Avvocatura  dello
Stato. 
  8. Il tirocinio  puo'  essere  svolto  anche  presso  due  avvocati
contemporaneamente,  previa  richiesta  del   praticante   e   previa
autorizzazione del competente  consiglio  dell'ordine,  nel  caso  si
possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale  da
permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. 
  9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  6,  il   diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione  per  le  professioni
legali, di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  17  novembre
1997, n. 398, e successive modificazioni, e'  valutato  ai  fini  del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione  di  avvocato
per il periodo di un anno. 
  10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio  si  svolga
in modo proficuo e dignitoso per la finalita' di cui al comma 1 e non
puo'   assumere   la   funzione   per   piu'   di   tre    praticanti
contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal  competente
consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attivita' professionale
del richiedente e dell'organizzazione del suo studio. 
  11.  Il  tirocinio   professionale   non   determina   di   diritto
l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche  occasionale.
Negli studi legali privati, al praticante avvocato e'  sempre  dovuto
il rimborso delle spese sostenute per conto dello  studio  presso  il
quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che  negli  enti  pubblici  e
presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo  semestre,  possono
essere riconosciuti con apposito  contratto  al  praticante  avvocato
un'indennita' o un compenso per l'attivita' svolta  per  conto  dello
studio,  commisurati   all'effettivo   apporto   professionale   dato
nell'esercizio   delle   prestazioni   e   tenuto   altresi'    conto
dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del
praticante avvocato. Gli enti pubblici  e  l'Avvocatura  dello  Stato
riconoscono  al  praticante  avvocato  un  rimborso  per  l'attivita'
svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  12.  Nel  periodo  di  svolgimento  del  tirocinio  il   praticante
avvocato,  decorsi  sei  mesi  dall'iscrizione   nel   registro   dei
praticanti,  purche'  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza,   puo'   esercitare   attivita'   professionale    in
sostituzione dell'avvocato  presso  il  quale  svolge  la  pratica  e
comunque sotto il controllo e la responsabilita' dello  stesso  anche
se si tratta di affari non trattati  direttamente  dal  medesimo,  in
ambito civile di fronte al tribunale e  al  giudice  di  pace,  e  in
ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace,  in
quelli per reati contravvenzionali e in  quelli  che,  in  base  alle
norme vigenti anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,  rientravano  nella
competenza del pretore.  L'abilitazione  decorre  dalla  delibera  di
iscrizione nell'apposito registro. Essa puo' durare al massimo cinque
anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio  professionale  non
determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che  permangano
tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 
  13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito
il CNF, il regolamento che disciplina: 
    a) le modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  e  le  relative
procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; 
    b) le ipotesi  che  giustificano  l'interruzione  del  tirocinio,
tenuto conto di situazioni riferibili  all'eta',  alla  salute,  alla
maternita' e  paternita'  del  praticante  avvocato,  e  le  relative
procedure di accertamento; 
    c) i requisiti di validita' dello svolgimento del  tirocinio,  in
altro Paese dell'Unione europea. 
  14. Il praticante puo',  per  giustificato  motivo,  trasferire  la
propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove  intenda  proseguire
il tirocinio. Il consiglio dell'ordine  autorizza  il  trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia  al  praticante  un
certificato  attestante  il  periodo   di   tirocinio   che   risulta
regolarmente compiuto. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398  (Modifica   alla
          disciplina del concorso per  uditore  giudiziario  e  norme
          sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
          a norma dell'articolo 17, commi 113  e  114,  della  L.  15
          maggio 1997, n. 127): 
              "Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
          legali).  -  1.  Le  scuole  di  specializzazione  per   le
          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
          dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              2. Le scuole di  specializzazione  per  le  professioni
          legali, sulla base di  modelli  didattici  omogenei  i  cui
          criteri sono indicati nel decreto di cui  all'articolo  17,
          comma 114, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e  nel
          contesto dell'attuazione della autonomia didattica  di  cui
          all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
          alla  formazione  comune  dei  laureati  in  giurisprudenza
          attraverso   l'approfondimento   teorico,   integrato    da
          esperienze     pratiche,     finalizzato     all'assunzione
          dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio  delle
          professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
          la formazione comune  dei  laureati  in  giurisprudenza  e'
          svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le  attivita'
          pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
          presso sedi giudiziarie, studi professionali e  scuole  del
          notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
          e notai. 
              2-bis. La durata delle scuole di  cui  al  comma  1  e'
          fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea  in
          giurisprudenza secondo l'ordinamento  didattico  previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di laurea e di laurea specialistica  per  la  classe  delle
          scienze giuridiche, adottati in esecuzione  del  decreto  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano  anche  a  coloro  che   conseguono   la   laurea
          specialistica o magistrale  in  giurisprudenza  sulla  base
          degli ordinamenti  didattici  adottati  in  esecuzione  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,
          n. 509, e successive modificazioni. Per  tali  soggetti,  a
          decorrere dall'anno accademico 2007-2008,  con  regolamento
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1
          puo' essere articolato sulla durata di un anno. 
              3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite,  secondo
          i criteri indicati nel  decreto  di  cui  all'articolo  17,
          comma 114, della legge 15  maggio  1997,  n.  127  ,  dalle
          universita', sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza,  anche
          sulla base  di  accordi  e  convenzioni  interuniversitari,
          estesi, se del caso, ad  altre  facolta'  con  insegnamenti
          giuridici. 
              4. Nel consiglio delle scuole  di  specializzazione  di
          cui  al  comma  1  sono  presenti  almeno   un   magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio. 
              5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola,  e'
          determinato con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore  al
          dieci per cento del numero complessivo di tutti i  laureati
          in   giurisprudenza   nel   corso   dell'anno    accademico
          precedente,  tenendo  conto,  altresi',  del   numero   dei
          magistrati  cessati  dal  servizio   a   qualunque   titolo
          nell'anno precedente aumentato  del  venti  per  cento  del
          numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai  nel
          medesimo periodo, del numero di abilitati alla  professione
          forense nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri
          sbocchi professionali da ripartire per ciascuna  scuola  di
          cui al comma 1, e delle condizioni  di  ricettivita'  delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli  ed  esame.  La   composizione   della   commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127. Il  predetto  decreto  assicura  la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai. 
              6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno  contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa in sessantesimi. Ai fini  della  formazione  della
          graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea  e  del
          curriculum  degli  studi  universitari,  valutato  per   un
          massimo di dieci punti. 
              7. Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione  e'
          subordinato alla certificazione  della  regolare  frequenza
          dei corsi, al superamento delle  verifiche  intermedie,  al
          superamento delle prove finali di esame. 
              8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114,  della  L.
          15 maggio 1997, n. 127 , e' emanato  sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura.". 
              - Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca:
          "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
          grado".