Art. 41 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di trasporto  pubblico  locale  nella
                 regione Calabria e Regione Campania 
 
  1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio  finanziario
derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico  del
bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto  pubblico
regionale e locale, nonche' di assicurare per il biennio 2014-2015 un
contributo straordinario per la copertura dei costi  del  sistema  di
mobilita' regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria
e' autorizzata ad utilizzare, ((  nel  rispetto  degli  equilibri  di
finanza pubblica, )) le risorse ad essa assegnate a valere sul  Fondo
per lo sviluppo e  la  coesione  per  il  periodo  di  programmazione
2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per  il  2014,  di
cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e
di 20  milioni  di  euro  per  il  2015,  a  condizione  che  vengano
implementate  le  misure  che  la  regione  deve  attuare  ai   sensi
dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
un piu' rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei  costi
rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto  stabilito  con  il
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine  la  regione
Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma  4
del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere  il  contenimento  dei
corrispettivi a treno/km  prodotti,  attuato  tramite  iniziative  di
razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure
di efficientamento coerenti,  per  il  servizio  ferroviario,  con  i
corrispettivi medi a treno/km registrati nelle  regioni,  e,  per  il
servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che  rispecchi  la
media rilevata nelle  principali  regioni  italiane.  Il  piano  deve
altresi' prevedere la fissazione di tariffe che tengano  conto  della
tariffa media applicata a livello  nazionale  per  passeggero/km,  ed
inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione
non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare  che,  stanti
le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard  di
qualita', la prosecuzione nell'erogazione del servizio  di  trasporto
pubblico locale dall'anno 2016  avvenga  senza  ulteriori  contributi
straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al
comma 1 relativo alle annualita' 2014 e  2015,  la  regione  Calabria
deve dimostrare  l'effettiva  attuazione  delle  misure  previste  in
termini di  diminuzione  del  corrispettivo  necessario  a  garantire
l'erogazione del servizio per le rispettive annualita'. 
  3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60
milioni di euro complessivi, previa  rimodulazione  degli  interventi
gia' programmati a valere sulle risorse stesse. 
  4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura  degli  oneri
relativi all'esercizio  2013  sono  disponibili,  nel  limite  di  20
milioni  di  euro,  previa  delibera  della   Giunta   regionale   di
rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo  per
lo sviluppo e la coesione,  adottata  previo  parere  favorevole  dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze   e   dello   sviluppo   economico,   successivamente    alla
presentazione del piano di cui al comma 1. 
  5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione  delle  attivita'
del  piano  di  rientro  di  cui  all'articolo  16,  comma   5,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2015,  non  e'
consentito intraprendere azioni  esecutive,  anche  concorsuali,  ivi
compresi gli atti di intervento nelle  procedure  esecutive  pendenti
alla data predetta, nei confronti delle societa' di cui  all'articolo
16, comma 7, del citato decreto-legge  n.  83  del  2012,  ne'  sulle
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83
del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre  2012,  n.  213,  destinate   alla   Regione   Campania.   I
pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e
i terzi pignorati, i  quali  possono  disporre  delle  somme  per  le
finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  recante
          "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario.": 
              "Art.  16-bis   Fondo   nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale. 
              1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,  agli
          oneri del trasporto  pubblico  locale,  anche  ferroviario,
          nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo  e'  alimentato
          da una compartecipazione al gettito derivante dalle  accise
          sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
          compartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del
          predetto gettito, iscritta nel  pertinente  capitolo  dello
          stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
          31 gennaio 2013, con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, in misura tale da assicurare,  per  ciascuno
          degli  anni  2013  e  2014  e   a   decorrere   dal   2015,
          l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso  al  risultato
          della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
          risorse: 
              a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni  di
          euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2015; 
              b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
          dell'accisa sul  gasolio  per  autotrazione  e  dell'accisa
          sulla benzina, per l'anno 2011, di  cui  agli  articoli  1,
          commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
          successive modificazioni, e 3, comma  12,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
          benzina destinata al finanziamento  corrente  del  Servizio
          sanitario nazionale; 
              c) risorse derivanti dallo  stanziamento  iscritto  nel
          fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
              a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre
          1995, n. 549; 
              b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
              c) il comma 3  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
              d) il comma 3  dell'articolo  30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
          legislazione  vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei
          trasporti, di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario  le
          risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1.  I  criteri  sono
          definiti, in particolare, tenendo conto  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico  e  costi  dei  servizi  previsto  dalla
          normativa  nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale   e   di   servizi   ferroviari
          regionali, salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei
          territori anche con differenziazione dei  servizi,  e  sono
          finalizzati a incentivare le regioni e gli  enti  locali  a
          razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la
          gestione dei servizi medesimi mediante: 
              a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'  efficiente
          ed  economica  per  il  soddisfacimento  della  domanda  di
          trasporto pubblico; 
              b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
          traffico e costi operativi; 
              c) la progressiva  riduzione  dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
              d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
              e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio  e
          di verifica. 
              4. Entro quattro mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
          19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel
          rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  A
          seguito    della    riprogrammazione,    rimodulazione    e
          sostituzione di cui  al  presente  comma,  i  contratti  di
          servizio gia' stipulati  da  aziende  di  trasporto,  anche
          ferroviario, con le singole regioni  a  statuto  ordinario,
          sono oggetto di revisione. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche  effettuate  sugli  effetti.  prodotti  dal
          piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
              6. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  al
          comma 5, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la   Conferenza   unificata,   e'
          ripartito a  titolo  di  anticipazione  tra  le  regioni  a
          statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del
          Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono  oggetto
          di integrazione, di saldo o di compensazione con  gli  anni
          successivi a seguito dei risultati delle verifiche  di  cui
          al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
          di monitoraggio. La  relativa  erogazione  a  favore  delle
          regioni  a  statuto  ordinario  e'  disposta  con   cadenza
          mensile. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24  dicembre   2007,   n.   244,   i   dati   economici   e
          trasportistici,  che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a
          richiedere  con  adeguate  garanzie  di  tutela  dei   dati
          commerciali sensibili, utili a creare una banca di  dati  e
          un sistema informativo per la verifica  dell'andamento  del
          settore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. I dati devono essere certificati  con  le
          modalita' indicate con apposito decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'interno. I contributi pubblici e i  corrispettivi  dei
          contratti di  servizio  non  possono  essere  erogati  alle
          aziende  di  trasporto  pubblico  e  ferroviario  che   non
          trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,   sono
          stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
              a)   le   modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
              b) la decadenza dei direttori  generali  degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
              c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e   dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta.". 
              Il  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,
          recante "Conferimento alle regioni ed agli enti  locali  di
          funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
          a norma dell'articolo 4, comma  4,  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59" e' stato pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale
          n. 287 del 10 dicembre 1997. 
              Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 5, 7  e  9,
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  recante
          "Misure urgenti per la crescita del Paese": 
              "Art. 16 Disposizioni urgenti per  la  continuita'  dei
          servizi di trasporto 
              (OMISSIS). 
              5.  Il  Commissario   ad   acta   nominato   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative
          alla  razionalizzazione  e  al  riordino   delle   societa'
          partecipate regionali, recate dal piano di  stabilizzazione
          finanziaria della Regione Campania  approvato  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  20  marzo
          2012, al fine di consentire  l'efficace  realizzazione  del
          processo  di  separazione  tra  l'esercizio  del  trasporto
          ferroviario  regionale  e   la   proprieta',   gestione   e
          manutenzione   della   rete,    anche    in    applicazione
          dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, salvaguardando  i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni e la tutela dell'occupazione,  effettua,  entro
          30   giorni   dall'entrata   in   vigore    del    presente
          decreto-legge,  una  ricognizione  della  consistenza   dei
          debiti e dei crediti delle societa' esercenti il  trasporto
          regionale ferroviario  e  delle  societa'  capogruppo.  Nei
          successivi 60 giorni, sulla  base  delle  risultanze  dello
          stato dei debiti e dei crediti, il Commissario  elabora  un
          piano di rientro dal disavanzo accertato  e  un  piano  dei
          pagamenti, alimentato dalle risorse  regionali  disponibili
          in bilancio e dalle  entrate  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma 9, della durata  massima
          di 60 mesi, da sottoporre  all'approvazione  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il piano di  rientro  dovra'
          individuare gli interventi necessari al perseguimento delle
          finalita' sopra indicate e all'equilibrio  economico  delle
          suddette  societa',  nonche'  le   necessarie   azioni   di
          riorganizzazione,  riqualificazione  o  potenziamento   del
          sistema di mobilita' regionale su ferro. 
              OMISSIS 
              7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
          di cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio
          di trasporto secondo le modalita' di cui al comma 6, per un
          periodo di 12 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge  non  possono  essere  intraprese  o
          proseguite  azioni  esecutive,   anche   concorsuali,   nei
          confronti  delle  societa'   a   partecipazione   regionale
          esercenti  il  trasporto   ferroviario   regionale   ed   i
          pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli  enti
          debitori e i terzi  pignorati,  i  quali  possono  disporre
          delle somme per le  finalita'  istituzionali  delle  stesse
          societa'.  I  relativi  debiti  insoluti   producono,   nel
          suddetto  periodo  di  dodici  mesi,   esclusivamente   gli
          interessi  legali  di  cui  all'articolo  1284  del  codice
          civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che  prevedono
          tassi di interesse inferiori. 
              OMISSIS. 
              9. A copertura dei  debiti  del  sistema  di  trasporto
          regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza
          pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5,
          la Regione Campania puo' utilizzare, per gli  anni  2012  e
          2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,
          di cui alla delibera CIPE  n.  1/2009  del  6  marzo  2009,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137  del  16  giugno
          2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200
          milioni   di   euro.   A    decorrere    dall'anno    2013,
          subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per
          l'aumento delle misure di cui  all'articolo  2,  comma  86,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il  predetto  aumento
          automatico e' destinato alla ulteriore copertura del  piano
          di rientro di cui al comma  5.  A  decorrere  dal  medesimo
          anno, per garantire la  completa  copertura  del  piano  di
          rientro, nel caso in cui si verifichino i  presupposti  per
          l'aumento delle misure di cui  all'articolo  2,  comma  86,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  l'incremento  nelle
          misure fisse ivi  previsto  e'  raddoppiato.  Il  Ministero
          delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze e all'Agenzia delle entrate,  il  verificarsi
          delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento
          automatico. 
              (OMISSIS).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  11,  comma  13,  del
          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  99,  recante
          "Primi    interventi    urgenti    per    la     promozione
          dell'occupazione, in particolare giovanile, della  coesione
          sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore  aggiunto
          (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.": 
              "Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di  impegni
          internazionali e altre misure urgenti 
              (OMISSIS). 
              13. La quota dell'anticipazione di euro  1.452.600.000,
          attribuita alla Regione Campania con decreto del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 14  maggio  2013,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del  16  maggio  2013,  non
          utilizzata per il pagamento dei debiti di cui  all'articolo
          2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e'
          destinata, nei limiti di cui al comma  14,  alla  copertura
          della parte del piano di rientro, di cui  all'articolo  16,
          comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
          134, non finanziata con le risorse di cui al primo  periodo
          del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge  n.
          83 del 2012 e di cui al comma  9-bis  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.   213,
          destinate alla regione Campania. 
              OMISSIS." 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  9-bis,  del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.   213,
          recante: "Disposizioni urgenti  in  materia  di  finanza  e
          funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'  ulteriori
          disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
          2012.": 
              "Art. 1 Rafforzamento della partecipazione della  Corte
          dei conti al controllo  sulla  gestione  finanziaria  delle
          regioni 
              (OMISSIS). 
              9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   rimozione   degli
          squilibri finanziari delle regioni che adottano, o  abbiano
          adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
          dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
          rotazione,  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,
          denominato  «Fondo  di  rotazione  per  la  concessione  di
          anticipazioni alle  regioni  in  situazione  di  squilibrio
          finanziario»,  finalizzato  a  concedere  anticipazioni  di
          cassa per il graduale  ammortamento  dei  disavanzi  e  dei
          debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione  del  citato
          piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la  regione
          Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al
          comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge  7  agosto
          2012, n. 134. 
              (OMISSIS).".