Art. 41 
 
             Norme di buona pratica di farmacovigilanza 
 
  1.  Al  fine  di  facilitare  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
farmacovigilanza all'interno dell'Unione, l'AIFA coopera con l'EMA  e
le altre parti interessate nell'elaborazione di: 
    a) linee guida sulle buone pratiche di farmacovigilanza  sia  per
le autorita' competenti  che  per  i  titolari  delle  autorizzazioni
all'immissione in commercio; 
    b) linee guida scientifiche per  gli  studi  sull'efficacia  dopo
l'autorizzazione.