Art. 41 Norme di buona pratica di farmacovigilanza 1. Al fine di facilitare lo svolgimento delle attivita' di farmacovigilanza all'interno dell'Unione, l'AIFA coopera con l'EMA e le altre parti interessate nell'elaborazione di: a) linee guida sulle buone pratiche di farmacovigilanza sia per le autorita' competenti che per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio; b) linee guida scientifiche per gli studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione.