Art. 41 Informazioni a diffusione esclusiva 1. Nell'ambito dei settori di cui all'art. 40, l'autorita' competente, individuata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, definisce le informazioni e i documenti, ovvero le categorie di informazioni e documenti, su cui apporre il vincolo di diffusione esclusiva di cui all'art. 1, lettera v), anche per il tramite di apposita delega conferita all'operatore economico. 2. Qualora alle informazioni coperte dal vincolo di cui al comma 1 sia stata attribuita una classifica, le misure di tutela applicabili, ulteriori rispetto alla limitazione della diffusione, sono quelle corrispondenti al relativo livello di classifica, cosi' come stabilite nelle vigenti disposizioni in materia. 3. Le disposizioni per la gestione e la definizione delle misure di salvaguardia e di tutela delle informazioni coperte esclusivamente dal vincolo di cui al comma 1 sono fissate con direttive applicative emanate dall'Organo nazionale di sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di sicurezza, anche in ragione degli ambiti territoriali e degli assetti proprietari nei quali l'operatore economico si trova ad agire.