Art. 41 
 
                 Informazioni a diffusione esclusiva 
 
  1.  Nell'ambito  dei  settori  di  cui  all'art.  40,   l'autorita'
competente,  individuata  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e dell'art. 3 del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  25  marzo  2014,  n.  86,
definisce le informazioni e  i  documenti,  ovvero  le  categorie  di
informazioni e documenti, su cui apporre  il  vincolo  di  diffusione
esclusiva di cui all'art. 1, lettera v),  anche  per  il  tramite  di
apposita delega conferita all'operatore economico. 
  2. Qualora alle informazioni coperte dal vincolo di cui al comma  1
sia stata attribuita una classifica, le misure di tutela applicabili,
ulteriori rispetto alla limitazione  della  diffusione,  sono  quelle
corrispondenti  al  relativo  livello  di  classifica,   cosi'   come
stabilite nelle vigenti disposizioni in materia. 
  3. Le disposizioni per la gestione e la definizione delle misure di
salvaguardia e di tutela delle  informazioni  coperte  esclusivamente
dal vincolo di cui al comma 1 sono fissate con direttive  applicative
emanate dall'Organo  nazionale  di  sicurezza,  secondo  criteri  che
tengano conto delle esigenze di sicurezza,  anche  in  ragione  degli
ambiti territoriali e degli assetti proprietari nei quali l'operatore
economico si trova ad agire.