Art. 41 
 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. Se la cessione ha ad oggetto  rapporti  afferenti  ad  attivita'
riservate, la pertinente autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  al
cessionario che ne sia  privo,  su  istanza  di  quest'ultimo,  anche
contestualmente alla cessione. 
  2. I provvedimenti previsti ai sensi del Titolo II, Capo  III,  del
Testo Unico Bancario sono adottati tempestivamente, anche  in  deroga
ai termini ivi stabiliti. 
  3. Quando i provvedimenti di cui al comma 2 non sono stati adottati
alla data della cessione delle azioni o delle altre partecipazioni: 
  a) la cessione di azioni o altre partecipazioni  e'  immediatamente
efficace; 
  b) sino all'adozione dei provvedimenti o  sino  alla  scadenza  del
termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, i diritti di
voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle  partecipazioni
cedute che consentono di  influire  sulla  societa'  sono  sospesi  e
possono essere esercitati esclusivamente  dalla  Banca  d'Italia,  la
quale non risponde per l'esercizio di tali diritti o per l'astensione
dall'esercizio degli stessi, se non in caso di dolo o colpa grave; 
  c) sino all'adozione dei provvedimenti o  sino  alla  scadenza  del
termine concesso per l'alienazione ai  sensi  del  comma  4,  non  si
applicano le  sanzioni  e  le  altre  misure  amministrative  per  le
violazioni delle norme in  materia  di  acquisizione  e  cessione  di
partecipazioni qualificate previste dal Testo Unico Bancario. 
  4. Non appena adottati, i provvedimenti in merito  all'acquisizione
delle azioni o delle altre partecipazioni sono comunicati alla  Banca
d'Italia e al cessionario. Se l'acquisizione e' stata autorizzata,  i
diritti di voto in assemblea e  gli  altri  diritti  derivanti  dalle
partecipazioni cedute  che  consentono  di  influire  sulla  societa'
possono essere esercitati dal cessionario dal momento  in  cui  viene
ricevuta la comunicazione.  Quando,  invece,  l'acquisizione  non  e'
stata autorizzata: 
  a) per i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti
dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societa'
si continua ad applicare il comma 3, lettera b); e 
  b) le azioni o le altre partecipazioni devono essere alienate entro
il termine  stabilito  dalla  Banca  d'Italia,  tenendo  conto  delle
condizioni di mercato. 
  5. In caso di mancata alienazione entro  il  termine  stabilito  ai
sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia o la Banca  Centrale
Europea, in qualita' di autorita' competente, d'intesa con  la  Banca
d'Italia, irroga le sanzioni e adotta le altre misure  amministrative
previste per le violazioni delle norme in materia di  acquisizione  e
cessione di partecipazioni qualificate disciplinate dal  Testo  Unico
Bancario. 
 
 
          Note all'art. 41: 
              - Il Titolo II, Capo III del citato decreto legislativo
          n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 19 a 24. 
              - Per il riferimento al Testo  Unico  Bancario,  vedasi
          Note all'art. 1.