Art. 41 
 
            Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie 
 
  1.  Le  imprese  ferroviarie  che   espletano   sull'infrastruttura
ferroviaria nazionale servizi di trasporto  di  merci  o  di  persone
osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente  decreto,  anche
la legislazione nazionale, regionale, e la  normativa  regolamentare,
compatibili con la legislazione europea, ed  applicate  in  modo  non
discriminatorio, con particolare riguardo agli  standard  definiti  e
alle prescrizioni in materia di: 
  a)  requisiti  tecnici  ed  operativi  specifici  per   i   servizi
ferroviari; 
  b) requisiti di sicurezza applicabili al  personale,  al  materiale
rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie; 
  c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e
degli utenti; 
  d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente  settore
ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agli utenti. 
  2. E' fatto obbligo alle  imprese  ferroviarie  di  rispettare  gli
accordi applicabili ai trasporti ferroviari  internazionali,  nonche'
le pertinenti disposizioni fiscali e doganali.