Art. 41 
 
        Contenuto delle relazioni sulla gestione (articoli 19 
        e 29, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1.  Il  bilancio  dell'impresa  e  il  bilancio  consolidato   sono
corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi
fedele, equilibrata ed esauriente  della  situazione  dell'impresa  o
dell'insieme   delle   imprese   incluse   nel    consolidamento    e
dell'andamento  e  del  risultato   della   gestione,   nonche'   una
descrizione dei principali rischi e incertezze  cui  l'impresa  o  le
imprese incluse nel consolidamento sono esposte.  Le  relazioni  sono
redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43. 
  2. L'analisi di cui al comma 1  e'  coerente  con  l'entita'  e  la
complessita' degli affari dell'impresa o dell'insieme  delle  imprese
incluse nel consolidamento e contiene, nella misura  necessaria  alla
comprensione  della  situazione  dell'impresa  o  dell'insieme  delle
imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e  del  risultato
della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del
caso, quelli non  finanziari  pertinenti  alle  attivita'  specifiche
delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente  e  al
personale.  L'analisi  contiene,  ove  opportuno,  riferimenti   agli
importi  riportati  nel  bilancio   dell'impresa   o   nel   bilancio
consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
  3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso: 
  a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
  b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero
e il valore nominale sia delle  azioni  o  quote  proprie  sia  delle
azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio,  di
quelle acquistate e di quelle alienate nel corso  dell'esercizio,  le
corrispondenti  quote  di  capitale  sottoscritto,  i  motivi   degli
acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; 
  c) se  si  tratta  della  relazione  al  bilancio  consolidato,  le
medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni
o quote proprie delle imprese incluse  nel  consolidamento  sia  alle
azioni  o  quote  dell'impresa  capogruppo  detenute,  acquistate   o
alienate da altre imprese incluse nel consolidamento; 
  d) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
  e) se  si  tratta  della  relazione  al  bilancio  dell'impresa,  i
rapporti verso  le  imprese  del  gruppo,  distinguendo  fra  imprese
controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte  al  controllo
di queste ultime, nonche' i rapporti verso le imprese collegate; 
  f) se si  tratta  della  relazione  al  bilancio  dell'impresa,  in
relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e  se
rilevanti  per  la  valutazione  della  situazione   patrimoniale   e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: 
  1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione
del rischio  finanziario,  compresa  la  politica  di  copertura  per
ciascuna principale categoria di operazioni previste; 
  2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al  rischio  di
credito, al rischio di liquidita' e  al  rischio  di  variazione  dei
flussi finanziari; 
    g) se si tratta  della  relazione  al  bilancio  consolidato,  le
medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite  alle  imprese
incluse nel consolidamento. 
  4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3  si  applicano
anche alle azioni o quote detenute,  acquistate  o  alienate  per  il
tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona. 
  5. La relazione sulla gestione consolidata  e  la  relazione  sulla
gestione  dell'impresa  possono  essere  presentate   in   un   unico
documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni  che
sono  rilevanti  per  il  complesso   delle   imprese   incluse   nel
consolidamento.