Art. 41 Disposizioni inerenti la cessione di beni 1. I beni mobili di proprieta' dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non siano piu' utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilita' dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal medesimo titolare del centro di responsabilita'. (( Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. ))
Riferimenti normativi - Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art. 4-bis.