Art. 41
Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici
1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Limitatamente
ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso
domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro
fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9
e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un
sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione
delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi
energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre
2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o
Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine
vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento
delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)"».
Note all'art. 41:
Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014, n. 73, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 40. Disposizioni transitorie e finali. - 1. Sino
all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare degli statuti dei
sistemi collettivi gia' esistenti ed operanti, tenuti
all'adeguamento ai sensi dell'art. 10, comma 6, i sistemi
collettivi continuano ad operare secondo le modalita'
previgenti.
2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui
all'art. 25, comma 1, la garanzia puo' assumere la forma
dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi
esistenti.
3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti
derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
prima dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, avviene secondo le modalita' definite agli
articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, fatta salva la
ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente gia'
definita in conformita' alle disposizioni di cui all'art.
25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, per uso domestico o professionale,
al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i
sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e
10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano
un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di
geo-localizzazione delle medesime tipologie di quelle
richieste dal Gestore dei servizi energetici nel
disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012,
recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi
o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli
fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole
applicative per il riconoscimento delle tariffe
incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012). Per la
gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che
beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti
e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento
delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento
adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile
dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il
Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi
incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto
all'incentivo una quota finalizzata a garantire la
copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La
somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di
adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5
maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore,
laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi
previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di
fornitura di un nuovo pannello, la responsabilita' ricada
sul produttore. In caso contrario il GSE provvede
direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della
quota da trattenere e le relative modalita' operative a
garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli
fotovoltaici.
4. Le prescrizioni di cui all'art. 28 diventano
vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
5. Le modalita' di finanziamento previste agli articoli
23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di quanto
disposto dall'art. 38, comma 2, lettera b), e dall'art. 35,
comma 1, lettera e), si intendono riferite al termine
indicato nell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
2 dell'art. 20, ai fini dell'applicazione delle procedure
semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti
nell'ambito delle operazioni di recupero indicate
nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n.
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la
comunicazione di inizio attivita' contiene l'indicazione
delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato
ai sensi dell'art. 18, nonche' il rispetto delle
prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e
dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli
obiettivi di cui all'Allegato V."