Art. 41 
 
 
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. La formazione di un architetto prevede alternativamente: 
        a)  almeno  cinque  anni  di  studi   a   tempo   pieno,   in
un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal
superamento di un esame di livello universitario; 
        b) non meno di quattro  anni  di  studi  a  tempo  pieno,  in
un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal
superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da  un
attestato che certifica il completamento di  due  anni  di  tirocinio
professionale a norma del comma 4."; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      "1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale  della
formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve  mantenere  un
equilibrio tra gli aspetti teorici  e  pratici  della  formazione  in
architettura e deve garantire almeno  l'acquisizione  delle  seguenti
conoscenze, abilita' e competenze: 
        a)  capacita'  di  realizzare  progetti  architettonici   che
soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; 
        b)  adeguata  conoscenza  della   storia   e   delle   teorie
dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e  scienze  umane  a
essa attinenti; 
        c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che  possono
influire sulla qualita' della concezione architettonica; 
        d)   adeguata   conoscenza   in   materia   di   urbanistica,
pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; 
        e)  capacita'  di  cogliere  i  rapporti  tra  uomo  e  opere
architettoniche e tra  opere  architettoniche  e  il  loro  ambiente,
nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare  tra  loro
opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura
dell'uomo; 
        f) capacita' di capire l'importanza della professione e delle
funzioni dell'architetto nella societa',  in  particolare  elaborando
progetti che tengano conto dei fattori sociali; 
        g) conoscenza dei metodi d'indagine  e  di  preparazione  del
progetto di costruzione; 
        h) conoscenza dei  problemi  di  concezione  strutturale,  di
costruzione e di ingegneria  civile  connessi  con  la  progettazione
degli edifici; 
        i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie
nonche'  della  funzione  degli  edifici,   in   modo   da   renderli
internamente confortevoli e proteggerli dai  fattori  climatici,  nel
contesto dello sviluppo sostenibile; 
        l) capacita' tecnica che consenta di progettare  edifici  che
rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore
costo e dai regolamenti in materia di costruzione; 
        m)  conoscenza  adeguata  delle  industrie,   organizzazioni,
regolamentazioni e procedure necessarie per  realizzare  progetti  di
edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale. 
      1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di  cui  ai
commi 1 e 1-bis puo' essere anche espresso  in  aggiunta  in  crediti
ECTS equivalenti. 
      1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera
b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni  di
insegnamento accademico. Almeno un anno del  tirocinio  professionale
deve  fare  riferimento  alle  conoscenze,  abilita'   e   competenze
acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma  1-bis.  A  tal
fine il tirocinio  professionale  deve  essere  effettuato  sotto  la
supervisione di un professionista o  di  un  organismo  professionale
autorizzato dall'autorita' competente di cui  all'articolo  5.  Detto
tirocinio puo' essere anche effettuato in un  altro  Stato  membro  a
condizione che si attenga alle linee guida sul  tirocinio  pubblicate
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  Il
tirocinio professionale e' valutato dall'autorita' competente di  cui
all'articolo 5.". 
 
          Note all'art. 41: 
              -  Il  testo  dell'articolo  52  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 52 (Formazione di architetto). - 1. La formazione
          di un architetto prevede alternativamente: 
              a) almeno cinque  anni  di  studi  a  tempo  pieno,  in
          un'universita' o un istituto di  insegnamento  comparabile,
          sanciti  dal   superamento   di   un   esame   di   livello
          universitario; 
              b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno,  in
          un'universita' o un istituto di  insegnamento  comparabile,
          sanciti  dal   superamento   di   un   esame   di   livello
          universitario, accompagnati da un attestato  che  certifica
          il completamento di due anni di tirocinio  professionale  a
          norma del comma 4. 
              1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale
          della formazione di cui al  comma  1.  Questo  insegnamento
          deve mantenere un equilibrio  tra  gli  aspetti  teorici  e
          pratici della formazione in architettura e  deve  garantire
          almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilita' e
          competenze: 
              a) capacita' di realizzare progetti architettonici  che
          soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; 
              b) adeguata conoscenza  della  storia  e  delle  teorie
          dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e  scienze
          umane a essa attinenti; 
              c) conoscenza delle belle arti in  quanto  fattori  che
          possono   influire   sulla   qualita'   della    concezione
          architettonica; 
              d)  adeguata  conoscenza  in  materia  di  urbanistica,
          pianificazione  e  tecniche  applicate  nel   processo   di
          pianificazione; 
              e) capacita' di cogliere i rapporti tra  uomo  e  opere
          architettoniche e  tra  opere  architettoniche  e  il  loro
          ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di
          adeguare  tra  loro  opere  architettoniche  e  spazi,   in
          funzione dei bisogni e della misura dell'uomo; 
              f) capacita' di capire l'importanza della professione e
          delle   funzioni   dell'architetto   nella   societa',   in
          particolare  elaborando  progetti  che  tengano  conto  dei
          fattori sociali; 
              g) conoscenza dei metodi d'indagine e  di  preparazione
          del progetto di costruzione; 
              h) conoscenza dei problemi di  concezione  strutturale,
          di costruzione e  di  ingegneria  civile  connessi  con  la
          progettazione degli edifici; 
              i) conoscenza adeguata  dei  problemi  fisici  e  delle
          tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in modo da
          renderli  internamente  confortevoli  e   proteggerli   dai
          fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile; 
              l) capacita' tecnica che consenta di progettare edifici
          che rispondano  alle  esigenze  degli  utenti,  nei  limiti
          imposti dal fattore costo e dai regolamenti in  materia  di
          costruzione; 
              m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni,
          regolamentazioni  e  procedure  necessarie  per  realizzare
          progetti di edifici e per l'integrazione  dei  piani  nella
          pianificazione generale. 
              1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico  di
          cui ai commi 1  e  1-bis  puo'  essere  anche  espresso  in
          aggiunta in crediti ECTS equivalenti. 
              1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1,
          lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento  dei
          primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno  un  anno
          del tirocinio  professionale  deve  fare  riferimento  alle
          conoscenze,  abilita'  e  competenze  acquisite  nel  corso
          dell'insegnamento di cui al comma  1-bis.  A  tal  fine  il
          tirocinio professionale deve  essere  effettuato  sotto  la
          supervisione  di  un  professionista  o  di  un   organismo
          professionale autorizzato dall'autorita' competente di  cui
          all'articolo  5.  Detto   tirocinio   puo'   essere   anche
          effettuato in un altro Stato membro  a  condizione  che  si
          attenga alle  linee  guida  sul  tirocinio  pubblicate  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca.   Il   tirocinio   professionale    e'    valutato
          dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.".