Art. 41 
 
 
(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali
                           di committenza) 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata, previa consultazione di  CONSIP  S.p.A.  e  dei
soggetti aggregatori, sono individuate  le  misure  di  revisione  ed
efficientamento delle procedure di  appalto,  degli  accordi  quadro,
delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP,
dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate
a migliorare la qualita' degli approvvigionamenti e ridurre i costi e
i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un  sistema  di
reti di committenza volto a determinare un piu'  ampio  ricorso  alle
gare  e  agli  affidamenti   di   tipo   telematico   e   l'effettiva
partecipazione delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese,  nel
rispetto delle disposizioni stabilite dal  presente  codice  e  dalla
normativa dell'Unione europea. 
  2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1  e'  effettuata,
tenendo  conto  delle  finalita'  di  razionalizzazione  della  spesa
pubblica perseguite attraverso l'attivita' di CONSIP e  dei  soggetti
aggregatori, sulla base dei seguenti  criteri:  standardizzazione  di
soluzioni di acquisto in  forma  aggregata  in  grado  di  rispondere
all'esigenza pubblica nella misura piu' ampia possibile, lasciando  a
soluzioni specifiche il soddisfacimento  di  esigenze  peculiari  non
standardizzabili; aumento  progressivo  del  ricorso  agli  strumenti
telematici, anche attraverso forme  di  collaborazione  tra  soggetti
aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle
procedure,  anche  in  relazione  a  forme  di  coordinamento   della
programmazione tra  soggetti  aggregatori;  riduzione  dei  costi  di
partecipazione degli operatori economici alle procedure. 
  3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione,  i
soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di  regia  di  cui
all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attivita' di revisione
svolta evidenziando, anche in termini percentuali,  l'incremento  del
ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche'  gli
accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione  delle
micro imprese, piccole e medie imprese.