Art. 41 
 
        Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 
 
  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del  2012  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il  Piano
nazionale   anticorruzione   e'   adottato   sentiti   il    Comitato
interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.  Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di  prevenzione
della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  fini
dell'adozione di misure di prevenzione della  corruzione  integrative
di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4,
lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla  dimensione  e  ai
diversi settori di  attivita'  degli  enti,  individua  i  principali
rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione  di
obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di
contrasto alla corruzione.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Per  l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione  esercita  poteri  ispettivi  mediante  richiesta   di
notizie,   informazioni,   atti   e    documenti    alle    pubbliche
amministrazioni,  e  ordina  l'adozione  di  atti   o   provvedimenti
richiesti dai piani di cui ai commi  4  e  5  e  dalle  regole  sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza citati.»; 
    d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa; 
    e) il comma 6, e' sostituito  dal  seguente:  «6.  I  comuni  con
popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  possono  aggregarsi  per
definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale  per  la  prevenzione
della  corruzione,  secondo  le  indicazioni  contenute   nel   Piano
nazionale anticorruzione  di  cui  al  comma  2-bis.  Ai  fini  della
predisposizione  del  piano  triennale  per  la   prevenzione   della
corruzione,  il  prefetto,  su  richiesta,  fornisce  il   necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  fine  di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle
linee  guida  contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla
Commissione.»; 
    f) il comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  L'organo  di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo  in  servizio,
il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza,  disponendo   le   eventuali   modifiche   organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,
il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel  dirigente
apicale, salva diversa e motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di
comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della  prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza.   Il   Responsabile   della
prevenzione della corruzione e della trasparenza  segnala  all'organo
di  indirizzo  e  all'organismo  indipendente   di   valutazione   le
disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle  misure  in  materia  di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e  indica  agli  uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare  i  nominativi  dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure  in  materia
di prevenzione della corruzione e di  trasparenza.  Eventuali  misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del  Responsabile
della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  per  motivi
collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle  sue
funzioni   devono   essere    segnalate    all'Autorita'    nazionale
anticorruzione,  che  puo'  chiedere   informazioni   all'organo   di
indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3,  articolo  15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»; 
    g) il comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8.  L'organo  di
indirizzo  definisce  gli  obiettivi   strategici   in   materia   di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,   che   costituiscono
contenuto    necessario    dei    documenti     di     programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione  della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano  triennale  per  la
prevenzione della  corruzione  su  proposta  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  gennaio
di ogni anno  e  ne  cura  la  trasmissione  all'Autorita'  nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.
L'attivita' di elaborazione del piano  non  puo'  essere  affidata  a
soggetti  estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della
prevenzione della corruzione e della  trasparenza,  entro  lo  stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita'  a  rischio  di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui
al comma 11.»; 
    h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  «8-bis.  L'Organismo
indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione
della Relazione sulla performance,  che  i  piani  triennali  per  la
prevenzione  della  corruzione  siano  coerenti  con  gli   obiettivi
stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione  delle  performance  si  tenga  conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.  Esso
verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14  in  rapporto
agli obiettivi inerenti alla  prevenzione  della  corruzione  e  alla
trasparenza. A  tal  fine,  l'Organismo  medesimo  puo'  chiedere  al
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
le informazioni e  i  documenti  necessari  per  lo  svolgimento  del
controllo e puo'  effettuare  audizioni  di  dipendenti.  L'Organismo
medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato
di attuazione delle misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  di
trasparenza.»; 
    i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui  al  comma
16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori  rispetto  a  quelle
indicate nel  Piano  nazionale  anticorruzione,»  e  dopo  le  parole
«rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti:  «e  le  relative
misure di contrasto,»; 
    j) alla lettera d) del comma 9, le parole  «monitorare  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «definire  le  modalita'  di  monitoraggio
del»; 
    k) alla lettera e) del comma 9, le  parole  «monitorare  i»  sono
sostituite dalle seguenti: «definire  le  modalita'  di  monitoraggio
dei»; 
    l) il comma 14 e'  sostituito  dal  seguente:  «14.  In  caso  di
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste  dal  Piano,
il responsabile  individuato  ai  sensi  del  comma  7  del  presente
articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  nonche',  per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che  provi  di  avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative  modalita'
e di avere vigilato sull'osservanza  del  Piano.  La  violazione,  da
parte  dei   dipendenti   dell'amministrazione,   delle   misure   di
prevenzione previste dal  Piano  costituisce  illecito  disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai  sensi
del  comma  7   del   presente   articolo   trasmette   all'organismo
indipendente   di   valutazione    e    all'organo    di    indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei  casi  in
cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora  il  dirigente
responsabile   lo   ritenga   opportuno,    quest'ultimo    riferisce
sull'attivita'.». 
 
          Note all'art. 41: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  dal  comma  1  al
          comma 14, della citata legge 6 novembre 2012, n. 190,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  1.  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione) - 1. In attuazione  dell'articolo
          6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
          contro la corruzione,  adottata  dalla  Assemblea  generale
          dell'ONU il 31 ottobre 2003 e  ratificata  ai  sensi  della
          legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
          Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo  il
          27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
          2012, n.  110,  la  presente  legge  individua,  in  ambito
          nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
          organi  incaricati  di  svolgere,  con  modalita'  tali  da
          assicurare azione coordinata, attivita'  di  controllo,  di
          prevenzione   e   di   contrasto   della    corruzione    e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
              2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
          l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          «Commissione»,    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione. 
              a) collabora con i paritetici organismi stranieri,  con
          le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
              b) adotta il Piano nazionale  anticorruzione  ai  sensi
          del comma 2-bis; 
              c) analizza le cause e i  fattori  della  corruzione  e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
              d) esprime parere obbligatorio sugli atti di  direttiva
          e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
          conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
          alla legge, ai codici  di  comportamento  e  ai  contratti,
          collettivi e individuali, regolanti il rapporto  di  lavoro
          pubblico; (5) 
              e)   esprime   pareri   facoltativi   in   materia   di
          autorizzazioni,  di  cui  all'articolo   53   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, allo svolgimento  di  incarichi  esterni  da
          parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
          pubblici    nazionali,    con    particolare    riferimento
          all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
          lettera l), del presente articolo; 
              f) esercita la vigilanza e il controllo  sull'effettiva
          applicazione e sull'efficacia delle misure  adottate  dalle
          pubbliche amministrazioni ai sensi dei  commi  4  e  5  del
          presente  articolo  e  sul  rispetto  delle  regole   sulla
          trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste   dai
          commi da 15 a  36  del  presente  articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
              f-bis)  esercita  la  vigilanza  e  il  controllo   sui
          contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
          entro il 31 dicembre di  ciascun  anno,  sull'attivita'  di
          contrasto  della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella
          pubblica    amministrazione    e    sull'efficacia    delle
          disposizioni vigenti in materia. 
              2-bis. Il Piano nazionale  anticorruzione  e'  adottato
          sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma  4  e
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Il  Piano  ha
          durata  triennale  ed  e'  aggiornato   annualmente.   Esso
          costituisce   atto   di   indirizzo   per   le    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  fini  dell'adozione
          dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
          e per gli altri soggetti di cui all'articolo  2-bis,  comma
          2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  ai  fini
          dell'adozione di misure  di  prevenzione  della  corruzione
          integrative  di  quelle  adottate  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  anche  per  assicurare
          l'attuazione dei compiti di cui al  comma  4,  lettera  a).
          Esso, inoltre, anche in  relazione  alla  dimensione  e  ai
          diversi  settori  di  attivita'  degli  enti,  individua  i
          principali rischi di  corruzione  e  i  relativi  rimedi  e
          contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e  modalita'  di
          adozione  e  attuazione  delle  misure  di  contrasto  alla
          corruzione. 
              3. Per l'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  2,
          lettera f), l'Autorita' nazionale  anticorruzione  esercita
          poteri   ispettivi   mediante   richiesta    di    notizie,
          informazioni,   atti    e    documenti    alle    pubbliche
          amministrazioni,   e   ordina   l'adozione   di   atti    o
          provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e  5  e
          dalle    regole    sulla     trasparenza     dell'attivita'
          amministrativa previste dalle disposizioni vigenti,  ovvero
          la rimozione di comportamenti o  atti  contrastanti  con  i
          piani e le regole sulla trasparenza citati. 
              4.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          secondo  linee   di   indirizzo   adottate   dal   Comitato
          interministeriale istituito e disciplinato con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri: 
              a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione
          e  contrasto  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella
          pubblica amministrazione elaborate a  livello  nazionale  e
          internazionale; 
              b) promuove e definisce norme e metodologie comuni  per
          la  prevenzione  della   corruzione,   coerenti   con   gli
          indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
              c) (soppressa). 
              d) definisce modelli standard delle informazioni e  dei
          dati  occorrenti  per  il  conseguimento  degli   obiettivi
          previsti  dalla  presente  legge,  secondo  modalita'   che
          consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 
              e) definisce criteri per assicurare  la  rotazione  dei
          dirigenti  nei   settori   particolarmente   esposti   alla
          corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
          e cumuli di  incarichi  nominativi  in  capo  ai  dirigenti
          pubblici, anche esterni. 
              5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono  e
          trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: 
              a)  un  piano  di  prevenzione  della  corruzione   che
          fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
          degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica   gli
          interventi organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo
          rischio; 
              b) procedure appropriate per selezionare e formare,  in
          collaborazione  con  la  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in
          settori   particolarmente    esposti    alla    corruzione,
          prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
          e funzionari. 
              6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
          possono aggregarsi per definire in comune, tramite  accordi
          ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241,  il  piano  triennale   per   la   prevenzione   della
          corruzione, secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Piano
          nazionale anticorruzione di cui al  comma  2-bis.  Ai  fini
          della  predisposizione   del   piano   triennale   per   la
          prevenzione della corruzione, il  prefetto,  su  richiesta,
          fornisce il necessario supporto tecnico e informativo  agli
          enti locali, anche al fine di assicurare che i piani  siano
          formulati  e  adottati  nel  rispetto  delle  linee   guida
          contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
              8.  L'organo  di  indirizzo  definisce  gli   obiettivi
          strategici in materia di  prevenzione  della  corruzione  e
          trasparenza, che  costituiscono  contenuto  necessario  dei
          documenti di  programmazione  strategico-gestionale  e  del
          Piano  triennale  per  la  prevenzione  della   corruzione.
          L'organo di indirizzo adotta  il  Piano  triennale  per  la
          prevenzione della corruzione su proposta  del  Responsabile
          della prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
          entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la  trasmissione
          all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli  enti  locali
          il  piano  e'  approvato  dalla  giunta.   L'attivita'   di
          elaborazione del piano non puo' essere affidata a  soggetti
          estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della
          prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro  lo
          stesso  termine,  definisce   procedure   appropriate   per
          selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i  dipendenti
          destinati ad operare  in  settori  particolarmente  esposti
          alla corruzione.  Le  attivita'  a  rischio  di  corruzione
          devono essere svolte, ove possibile, dal personale  di  cui
          al comma 11. 
              8-bis.   L'Organismo   indipendente   di    valutazione
          verifica, anche ai fini della validazione  della  Relazione
          sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
          della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
          nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
          nella misurazione e valutazione delle performance si  tenga
          conto degli obiettivi connessi  all'anticorruzione  e  alla
          trasparenza. Esso verifica i contenuti della  Relazione  di
          cui al comma 14 in rapporto agli  obiettivi  inerenti  alla
          prevenzione della corruzione  e  alla  trasparenza.  A  tal
          fine, l'Organismo medesimo puo'  chiedere  al  Responsabile
          della prevenzione della corruzione e della  trasparenza  le
          informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
          controllo  e  puo'  effettuare  audizioni  di   dipendenti.
          L'Organismo  medesimo  riferisce  all'Autorita'   nazionale
          anticorruzione sullo stato di attuazione  delle  misure  di
          prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
              9. Il piano di cui al comma 5  risponde  alle  seguenti
          esigenze: 
              a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui
          al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel
          Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali  e'
          piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative misure
          di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti,
          elaborate   nell'esercizio   delle   competenze    previste
          dall'articolo 16, comma  1,  lettera  a-bis),  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
              b) prevedere, per le  attivita'  individuate  ai  sensi
          della lettera a), meccanismi di  formazione,  attuazione  e
          controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio  di
          corruzione; 
              c) prevedere, con particolare riguardo  alle  attivita'
          individuate  ai  sensi  della  lettera  a),   obblighi   di
          informazione nei confronti del responsabile, individuato ai
          sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento  e
          sull'osservanza del piano; 
              d) definire le modalita' di monitoraggio  del  rispetto
          dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
          conclusione dei procedimenti; 
              e) definire le modalita' di monitoraggio  dei  rapporti
          tra l'amministrazione  e  i  soggetti  che  con  la  stessa
          stipulano contratti o che sono interessati  a  procedimenti
          di autorizzazione, concessione  o  erogazione  di  vantaggi
          economici di qualunque genere, anche verificando  eventuali
          relazioni  di  parentela  o  affinita'  sussistenti  tra  i
          titolari, gli amministratori, i soci e i  dipendenti  degli
          stessi   soggetti   e   i   dirigenti   e   i    dipendenti
          dell'amministrazione; 
              f)  individuare  specifici  obblighi   di   trasparenza
          ulteriori rispetto a quelli  previsti  da  disposizioni  di
          legge. 
              10. Il responsabile individuato ai sensi  del  comma  7
          provvede anche: 
              a) alla verifica dell'efficace attuazione del  piano  e
          della sua idoneita', nonche' a proporre la  modifica  dello
          stesso quando sono accertate significative violazioni delle
          prescrizioni   ovvero   quando    intervengono    mutamenti
          nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione; 
              b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente,
          dell'effettiva  rotazione  degli  incarichi  negli   uffici
          preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e'
          piu'  elevato  il  rischio  che  siano  commessi  reati  di
          corruzione; 
              c)  ad  individuare  il  personale  da   inserire   nei
          programmi di formazione di cui al comma 11. 
              11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione,
          senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica  e
          utilizzando le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione  vigente,  predispone  percorsi,
          anche specifici e settoriali, di formazione dei  dipendenti
          delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica
          e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con  le
          amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti
          pubblici chiamati ad operare nei settori  in  cui  e'  piu'
          elevato,  sulla  base  dei  piani  adottati  dalle  singole
          amministrazioni, il rischio che  siano  commessi  reati  di
          corruzione. 
              12.    In    caso    di    commissione,     all'interno
          dell'amministrazione, di un reato di  corruzione  accertato
          con  sentenza  passata  in   giudicato,   il   responsabile
          individuato ai sensi del  comma  7  del  presente  articolo
          risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  nonche'
          sul piano disciplinare, oltre che per il danno  erariale  e
          all'immagine  della  pubblica  amministrazione,  salvo  che
          provi tutte le seguenti circostanze: 
              a) di avere predisposto, prima  della  commissione  del
          fatto, il piano di cui al comma 5 e di  aver  osservato  le
          prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 
              b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza
          del piano. 
              13. La sanzione disciplinare a carico del  responsabile
          individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere  inferiore
          alla  sospensione  dal  servizio   con   privazione   della
          retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo  di  sei
          mesi. 
              14. In caso di  ripetute  violazioni  delle  misure  di
          prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
          ai sensi del comma 7  del  presente  articolo  risponde  ai
          sensi dell'articolo 21 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  nonche',  per
          omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo  che  provi
          di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e  le
          relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza  del
          Piano.   La   violazione,   da   parte    dei    dipendenti
          dell'amministrazione, delle misure di prevenzione  previste
          dal Piano costituisce illecito disciplinare.  Entro  il  15
          dicembre di ogni anno, il dirigente  individuato  ai  sensi
          del comma 7 del presente articolo  trasmette  all'organismo
          indipendente  di  valutazione  e  all'organo  di  indirizzo
          dell'amministrazione  una  relazione  recante  i  risultati
          dell'attivita'  svolta  e  la   pubblica   nel   sito   web
          dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo
          lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo  ritenga
          opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.". 
              Per  l'articolo  8,  comma  1,   del   citato   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  vedasi  nelle  note
          all'articolo 6. 
              Per  l'articolo  1,  comma  2,   del   citato   decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  vedasi  nelle  note
          all'articolo 3. 
              Il  decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), e'
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              Per l'articolo 15 della citata legge 7 agosto 1990,  n.
          241, vedasi nelle note all'articolo 22. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15,  comma  3,  del
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39  (Disposizioni  in
          materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi
          presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
          privati in controllo pubblico,  a  norma  dell'articolo  1,
          commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190): 
                «Art. 15. (Vigilanza sul rispetto delle  disposizioni
          in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  nelle
          pubbliche amministrazioni e negli enti di  diritto  privato
          in controllo pubblico) 
              (Omissis). 
              3.   Il   provvedimento   di    revoca    dell'incarico
          amministrativo  di  vertice  o  dirigenziale  conferito  al
          soggetto  cui  sono   state   affidate   le   funzioni   di
          responsabile,    comunque    motivato,    e'     comunicato
          all'Autorita' nazionale anticorruzione  che,  entro  trenta
          giorni, puo' formulare una  richiesta  di  riesame  qualora
          rilevi che la revoca sia correlata  alle  attivita'  svolte
          dal  responsabile   in   materia   di   prevenzione   della
          corruzione.  Decorso  tale  termine,  la   revoca   diventa
          efficace.». 
              Per l'articolo 21 del  citato  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, vedasi nelle note all'articolo 13.