Articolo 41 Regolamento di procedura 1. Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedimenti dinanzi al tribunale. Esso e' conforme al presente accordo e allo statuto. 2. Il regolamento di procedura e' adottato dal comitato amministrativo sulla base di ampie consultazioni con le parti interessate. E' richiesto il parere previo della Commissione europea sulla compatibilita' del regolamento di procedura con il diritto dell'Unione. Il regolamento di procedura puo' essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale e previa consultazione della Commissione europea. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo ne' lo statuto. 3. Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del tribunale sono della massima qualita' e che i procedimenti sono organizzati nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo dei costi. Esso assicura un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario livello di discrezione dei giudici senza pregiudicare la prevedibilita' dei procedimenti per le parti.