Art. 41 Consorzi di tutela 1. Per ciascuna DOP o IGP puo' essere costituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio di tutela. Il consorzio e' costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalita': a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonche' collaborativi nell'applicazione della presente legge; b) svolgere attivita' di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine; c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresi' con le regioni per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle stesse; d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione; e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attivita' di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni. 2. E' consentita la costituzione di consorzi di tutela per piu' DO e IG purche' le zone di produzione dei vini interessati, come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale e purche' per ciascuna DO o IG sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili. 3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero e' attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che: a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 63, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC; b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12; c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti. 4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 63, la rappresentativita' nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC, puo', nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti: a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 39, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto a DOP o IGP e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonche' definire piani di miglioramento della qualita' del prodotto; b) organizzare e coordinare le attivita' delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP; c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori; d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione; e) svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni. 5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita' effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio e' autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione di tali attivita' per la denominazione di competenza. 6. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o piu' consorzi di tutela di cui al presente articolo da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle proprie funzioni di controllo. L'attivita' di cui al periodo precedente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed e' equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma 4 per le attivita' svolte sono a carico di tutti i soci del consorzio nonche' di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti con il decreto di cui al comma 12. Con tale decreto sono altresi' stabilite le procedure e le modalita' per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attivita' di cui al comma 4. 8. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo. 9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 puo' proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o dell'IGP, del marchio consortile precedentemente in uso ovvero di un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o IGP e' detenuto, in quanto dagli stessi registrato, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. Il logo medesimo e' utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dagli organismi di controllo autorizzati, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile. 10. E' fatta salva per i consorzi la possibilita' di detenere e utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto. 11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attivita' di promozione dell'enoturismo. 12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attivita' indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le eventuali cause di incompatibilita' degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusivita' nei rapporti di lavoro sottesi.
Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario: «Art. 13 - (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». - Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2008, n. 298.