(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
 
            Aspettativa per motivi familiari e personali 
 
    1. Al dipendente con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato,
che ne faccia formale e motivata richiesta possono  essere  concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio,  periodi
di  aspettativa  per  esigenze  personali  o   di   famiglia,   senza
retribuzione e  senza  decorrenza  dell'anzianita',  per  una  durata
complessiva di dodici mesi in un triennio. 
    2.  L'aspettativa  di  cui  al  comma   1   e'   fruibile   anche
frazionatamente  ed  i   relativi   periodi   non   sono   presi   in
considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. 
    3. Al fine del calcolo del  triennio,  di  cui  al  comma  1,  si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 
    4. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia sia richiesta per
l'educazione e l'assistenza dei figli fino al  sesto  anno  di  eta',
tali periodi pur non essendo  utili  ai  fini  della  retribuzione  e
dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a)
e  b)  della  legge  n.  335/1995  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, nei limiti ivi previsti. 
    5. La presente  disciplina  si  aggiunge  ai  casi  espressamente
tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di  queste,
da altre previsioni contrattuali.