Art. 41. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato 1. Il fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, come disciplinato dal precedente CCNL e dalle vigenti norme di legge in materia, e' incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2018, di Euro 2.896.592 annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, a valere sulle risorse del presente rinnovo contrattuale, destinate alla rideterminazione della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 39, comma 4, primo alinea e, per l'intera parte residua, a retribuzione di risultato. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' altresi' incrementato degli importi, al netto degli oneri riflessi, stanziati dall'art. 1, comma 591, primo periodo della legge n. 205/2017, alle decorrenze e per le finalita' ivi stabilite. 3. Agli incrementi disposti ai sensi dell'art. 39 comma 4 sono destinate, oltre a quota parte delle risorse di cui al comma 1, tutte le risorse acquisite al Fondo ai sensi del comma 2 e, fino a concorrenza dell'intero onere, anche quelle, gia' destinate al Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 86 della legge n. 107/2015, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 591, secondo periodo della legge n. 205/2017. 4. Nell'anno 2018, sono rese indisponibili risorse del Fondo di cui al comma 1 in misura pari a € 15.537.989,05, al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono portate ad incremento una tantum del fondo dell'anno successivo, al fine di garantire la piena sostenibilita' degli incrementi disposti ai sensi dell'art. 39, comma 4.