Art. 41 
 
 
      Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale 
 
    1.  Il  tribunale  con  decreto  convoca  le  parti   non   oltre
quarantacinque giorni dal deposito del ricorso. 
    2.  Tra  la  data  della  notifica  e  quella  dell'udienza  deve
intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. 
    3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati  dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui  delegato  con
decreto motivato, se ricorrono particolari  ragioni  di  urgenza.  In
tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da  lui  delegato
puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione  dell'udienza
siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo,  omessa
ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi. 
    4. Il  decreto  fissa  un  termine  fino  a  sette  giorni  prima
dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel
caso  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  3.  Il  debitore   nel
costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39. 
    5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre  la
domanda e del pubblico ministero puo' avere luogo sino a che la causa
non venga rimessa al collegio per la decisione. 
    6. Il tribunale puo' delegare  al  giudice  relatore  l'audizione
delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione
ed all'espletamento dei mezzi  istruttori  richiesti  dalle  parti  o
disposti  d'ufficio.  Il  giudice  puo'  disporre  la   raccolta   di
informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.