Articolo 41 - Notifica 1 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti della Convenzione culturale europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e agli Stati invitati a firmare la presente Convenzione in conformita' alle disposizioni dell'articolo 32: a le firme; b il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, o adesione; c la data di entrata in vigore della presente Convenzione in base all'articolo 32; d eventuali riserve espresse in conformita' all'articolo 37 e ritiri di tali riserve; e le dichiarazioni fatte in base agli articoli 9 e 13; f ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione. In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Magglingen/Macolin, il 18 settembre 2014, in inglese e francese, entrambi i testi egualmente autentici, in unica copia che dovra' essere depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione.