Art. 41 Norme transitorie e finali e abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 e' abrogato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. 2. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui agli articoli 31 e 34, sono fatte salve le strutture organizzative, rispettivamente, di cui agli articoli 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e continua ad applicarsi l'articolo 32, comma 4, del medesimo decreto. 3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento del relativo incarico dirigenziale, le funzioni e i compiti della Direzione generale Contratti e concessioni sono svolte dalla Direzione generale Bilancio, quelle degli Uffici di esportazione sono svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. 4. Fino all'adozione del decreto ministeriale non regolamentare di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), gli uffici periferici di cui all'articolo 30 possono provvedere all'acquisto di beni e servizi in economia e svolgere funzioni di stazione appaltante fino a un importo di 100.000 euro. 5. Al fine di assicurare l'immediata operativita' delle strutture centrali e periferiche del Ministero, in sede di prima applicazione la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, ognuna per quanto di competenza, provvedono alla verifica della congruita' delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, ivi inclusa l'assegnazione di unita' di personale, in modo da garantire la piu' razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane. 6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 giugno 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Bonisoli Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2851
Note all'art. 41: - Si riporta il testo degli articoli 32 e 34 del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274, abrogato, fatte salve talune clausole, dal presente decreto: «Art. 32 (Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo). - 1. I Segretariati regionali dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificita' tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle Direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresi' stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. 2. Il segretario regionale, in particolare: a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 39; ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del Segretario Generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero; b) riferisce trimestralmente al segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attivita' degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi; c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'art. 37; d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'art. 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalita' trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice; e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu' Soprintendenze di settore; f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; g) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del Codice; h) sottopone al direttore generale competente la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; i) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero; l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del Codice; m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti; n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane; o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonche' per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all'art. 31; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti; p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici; q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio, anche agendo come tramite del Segretariato generale e, per i profili di competenza, delle Direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale; r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identita' territoriali e delle radici culturali delle comunita' locali; s) favorisce la conoscenza, l'implementazione e l'attuazione a livello periferico delle politiche turistiche definite a livello centrale; svolge altresi' attivita' di auditing territoriale e locale utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche; t) favorisce, in stretto raccordo con la Direzione generale Turismo e con il polo museale regionale, con riferimento al territorio regionale di competenza, iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica nel territorio regionale; coadiuva la Direzione generale Turismo nell'elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica; u) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 11, comma 2, lettera h); v) puo' proporre l'avocazione degli atti di competenza dei soprintendenti ai competenti Direttori Generali centrali. 3. L'incarico di segretario regionale per i beni e le attivita' culturali e il turismo e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Direttore generale Bilancio, su proposta del Segretario generale. 4. I Segretariati regionali costituiscono centri di costo della Direzione generale Bilancio da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione. 5. I Segretariati regionali per i beni e le attivita' culturali e il turismo, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono 17 e hanno sede nella citta' capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta. ». «Art. 34 (Poli museali regionali). - 1. I poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali. A tali fini, il direttore del polo museale regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'art. 35, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'art. 30, comma 3. 2. Il direttore del polo museale regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare, le seguente funzioni: a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale; b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonche' di altri soggetti pubblici e privati; c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale; d) cura il progetto culturale di ciascun museo all'interno dell'intero sistema regionale, in collaborazione con il relativo direttore, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura; e) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonche' i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), e 3, interessati; f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o), sentiti i rispettivi capi di istituto; g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilita'; h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze; i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei; m) autorizza le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i musei del polo; n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del Codice; o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'art. 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini definisce intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale; p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali; q) approva, su proposta del segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa; r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'art. 35 del presente decreto; s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo; t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formative; u) svolge le funzioni di stazione appaltante. 3. I poli museali regionali, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non piu' di 17 e operano in una o piu' Regioni, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Le funzioni di Direttore del Polo museale regionale possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'art. 30, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.».