Art. 41 Modifiche all'articolo 81 del codice della giustizia contabile - Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro 1. All'articolo 81, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse dell'amministrazione».
Note all'art. 41: - Si riporta l'articolo 81 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 81 (Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro). - (Omissis). 2. Se la richiesta e' accolta, viene fissato un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato nell'interesse dell'amministrazione in favore della quale il giudizio e' stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio e' stato promosso. (Omissis).».