Art. 41 
 
Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in
                        Italy agroalimentare 
 
  1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Non  si  applica,
altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agroalimentari.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
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