Art. 41 
 
                  Disposizioni in materia di lavoro 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  19  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  22  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. 
  3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  sono  esenti  dall'imposta  di
bollo. 
  ((4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,  valutate
in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede,  in  termini  di
saldo  netto  e  di  indebitamento  netto,  mediante   corrispondente
riduzione  delle  somme  di  cui  all'articolo  56,  comma   6,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  e,  in  termini  di  fabbisogno,
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13. 
  4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di  nuova  imprenditoria  in
agricoltura, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione, da parte dell'Istituto di  servizi  per
il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero  in  favore  di
iniziative  finalizzate  al  sostegno  di  aziende  agricole  per  la
ristrutturazione di mutui in essere, per la  copertura  di  spese  di
gestione o per investimenti nel settore agricolo e  in  quello  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti  agricoli.  I  mutui
sono concessi nel limite massimo  di  200.000  euro,  per  la  durata
massima di quindici anni comprensiva del periodo di  preammortamento,
nel rispetto della normativa in materia di  aiuti  di  Stato  per  il
settore   agricolo   e   per   quello    della    trasformazione    e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli.  Costituiscono   titoli
preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda
nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile  agricola
e la produzione di prodotti agroalimentari  tipici,  sotto  qualsiasi
forma tutelati. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
comma, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un  fondo  rotativo  con
una dotazione finanziaria iniziale pari a  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Per  la  gestione  del  fondo  rotativo  e'  autorizzata
l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso  la  tesoreria
dello  Stato  intestata  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e  forestali.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per   esigenze   indifferibili
connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto
delle PA, di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21. 
  4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo le parole:  «da  non  oltre  sessanta  mesi»  sono
inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova
costituzione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 19 e 22  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                "Art. 19 Norme speciali  in  materia  di  trattamento
          ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario 
                1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    possono
          presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
          di  integrazione  salariale  o   di   accesso   all'assegno
          ordinario con causale  "emergenza  COVID-19",  per  periodi
          decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata  massima  di
          nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. 
                2. I datori di lavoro che presentano domanda  di  cui
          al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14
          del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148  e  dei
          termini del procedimento previsti dall' articolo 15,  comma
          2, nonche' dall'articolo 30, comma 2 del  predetto  decreto
          legislativo,  per  l'assegno  ordinario,   fermo   restando
          l'informazione, la consultazione e  l'esame  congiunto  che
          devono essere svolti anche in via telematica  entro  i  tre
          giorni successivi a quello della comunicazione  preventiva.
          La domanda, in ogni caso, deve essere presentata  entro  la
          fine del quarto mese successivo a quello in  cui  ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta  alla  verifica
          dei  requisiti  di  cui   all'articolo   11   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
          salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
          non  sono  conteggiati  ai   fini   dei   limiti   previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2,  e  dagli  articoli  12,  29,
          comma 3, 30, comma 1,  e  39  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini  delle
          successive   richieste.   Limitatamente    all'anno    2020
          all'assegno ordinario garantito dal Fondo  di  integrazione
          salariale  non  si  applica  il  tetto  aziendale  di   cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                4. Limitatamente ai periodi di trattamento  ordinario
          di integrazione salariale e assegno ordinario  concessi  ai
          sensi del  comma  1  e  in  considerazione  della  relativa
          fattispecie non si applica quanto previsto  dagli  articoli
          5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
          limitatamente per il periodo  indicato  e  nell'anno  2020,
          anche ai lavoratori  dipendenti  presso  datori  di  lavoro
          iscritti al  Fondo  di  integrazione  salariale  (FIS)  che
          occupano mediamente  piu'  di  5  dipendenti.  Il  predetto
          trattamento su istanza del datore  di  lavoro  puo'  essere
          concesso  con  la  modalita'  di  pagamento  diretto  della
          prestazione da parte dell'INPS. 
                6.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di
          euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi  Fondi
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
                7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino  e
          dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1,  con
          le medesime modalita' del presente articolo. 
                8. I lavoratori destinatari delle  norme  di  cui  al
          presente articolo  devono  risultare  alle  dipendenze  dei
          datori di lavoro richiedenti la prestazione alla  data  del
          23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                9. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21  sono  riconosciute
          nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di  euro
          per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
          di spesa di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.
          Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
          raggiunto anche in via  prospettica  il  limite  di  spesa,
          l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
                10. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126." 
                "Art. 22 Nuove disposizione per la Cassa integrazione
          in deroga 
                1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai
          datori di lavoro del settore privato,  ivi  inclusi  quelli
          agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
          religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non  trovino
          applicazione le tutele previste dalle vigenti  disposizioni
          in  materia  di  sospensione  o  riduzione  di  orario,  in
          costanza di rapporto di  lavoro,  possono  riconoscere,  in
          conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,
          previo accordo  che  puo'  essere  concluso  anche  in  via
          telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale per  i  datori  di
          lavoro, trattamenti  di  cassa  integrazione  salariale  in
          deroga, per la durata della  sospensione  del  rapporto  di
          lavoro e comunque per  un  periodo  non  superiore  a  nove
          settimane.   Per   i   lavoratori   e'   riconosciuta    la
          contribuzione figurativa e i relativi oneri  accessori.  Il
          trattamento di cui  al  presente  comma,  limitatamente  ai
          lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione  o
          sospensione delle attivita', nei limiti  ivi  previsti,  e'
          equiparato a lavoro ai fini del calcolo  delle  prestazioni
          di disoccupazione agricola. L'accordo di  cui  al  presente
          comma non e' richiesto per i datori di lavoro che  occupano
          fino a cinque dipendenti. 
                2. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  1  i
          datori di lavoro domestico. 
                3. Il trattamento di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di  euro
          per l'anno  2020,  a  decorrere  dal  23  febbraio  2020  e
          limitatamente ai dipendenti gia'  in  forza  alla  medesima
          data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma
          sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o
          piu' decreti del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
                4. I trattamenti di cui  al  presente  articolo  sono
          concessi  con  decreto  delle  regioni  e  delle   province
          autonome interessate, da trasmettere all'INPS in  modalita'
          telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
          efficacia e' in ogni caso  subordinata  alla  verifica  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le  regioni
          e  delle  province  autonome,  unitamente  al  decreto   di
          concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla
          regione  e  alle  province  autonome,  che  le  istruiscono
          secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e  alle
          province  autonome  interessate.   Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga che e' stato raggiunto,  anche  in  via
          prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno  in
          ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. 
                5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti  di
          cui al comma 1, destinate alle Province autonome di  Trento
          e di  Bolzano,  sono  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che  autorizzano  le
          relative prestazioni. 
                6. Per il trattamento  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma  2,
          primo periodo del presente  decreto.  Il  trattamento  puo'
          essere  concesso  esclusivamente  con   la   modalita'   di
          pagamento diretto della  prestazione  da  parte  dell'INPS,
          applicando la disciplina  di  cui  all'articolo  44,  comma
          6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
                7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17
          del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. 
                8. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126." 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  56  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 13. 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile  2020,  n.  21  (Misure
          urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
          dipendente): 
                "Art. 3. Disposizioni di coordinamento e finanziarie 
                1. - 2. Omissis 
                3. E' istituito il Fondo per  esigenze  indifferibili
          connesse    ad    interventi     non     aventi     effetti
          sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589
          milioni di euro per l'anno 2020." 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.  185  (Incentivi
          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
          dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144), come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 2. Benefici 
                1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni  di  cui  al
          presente Capo sono  concedibili  mutui  agevolati  per  gli
          investimenti, a un tasso pari a zero, della durata  massima
          di dieci anni e di importo non superiore al  75  per  cento
          della  spesa  ammissibile,  ai  sensi  e  nei  limiti   del
          regolamento (CE) n.  1998/2006  della  Commissione  del  15
          dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e
          88  del  trattato  agli  aiuti  d'importanza  minore   ("de
          minimis")  e  delle   eventuali   successive   disposizioni
          comunitarie   applicabili   modificative    del    predetto
          regolamento. Nel  caso  di  imprese  costituite  da  almeno
          trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi e nel  caso  di
          imprese  agricole,  anche   di   nuova   costituzione,   la
          percentuale  di  copertura  delle  spese   ammissibili   e'
          innalzata al 90 per cento  del  totale  e  le  agevolazioni
          possono essere  concesse  ai  sensi  dell'articolo  17  del
          regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
          giugno  2014  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea."