Art. 41 
 
(Sospensione  dell'attivita'  dei  Comitati  centrali  e   periferici
   dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione) 
 
  1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020  le  attivita'  dei  Comitati
centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia  dei  decreti  di
costituzione e ricostituzione dei Comitati. 
  2.  Le  integrazioni  salariali  di   competenza   dei   Fondi   di
solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo
le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi. 
  3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei  Comitati  amministratori
dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono  nominati
Commissari dei rispettivi Fondi.