Art. 41 
 
  Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi 
 
  1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti
dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e  comma  5,  lettera  c),  del
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  gennaio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  3
aprile  2017,  n.  78,  il  termine  del  15  aprile  2020   previsto
dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come
prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n.  23,   e'   ulteriormente   prorogato   al   30   novembre   2020.
Conseguentemente,  per  l'anno   d'obbligo   2019,   l'emissione   di
Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti  di
efficienza energetica di cui  all'articolo  14-bis  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile  2017,  n.  78,
decorre a partire dal 15 novembre 2020. 
  2. Per le unita'  di  cogenerazione  entrate  in  esercizio  dal  1
gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n.  218,  sono
riconosciuti,  subordinatamente  all'esito  delle  verifiche  di  cui
all'articolo 7 e fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  4,
comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio  di
ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti  dallo  stesso
decreto.