Art. 411. (Art. 78 del Testo Unico) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DI COLLI E' proibito caricare e scaricare su un luogo pubblico all'interno degli abitati, salvo il caso di forza maggiore, le materie dal 1° al 5°. Nel caso che tali operazioni si rendano necessarie in luogo pubblico si deve: - separare le materie e gli oggetti di natura diversa; - evitare di rovesciare i colli muniti di maniglie e simili. Le materie della classe IV-a) devono essere mantenute isolate dalle derrate alimentari e dagli oggetti di consumo, sia sui veicoli che nei luoghi di carico, scarico o trasbordo.