Art. 412. 
                 Licei artistici ed istituti d'arte 
 
  1. Ai concorsi a posti di  preside  dei  licei  artistici  e  degli
istituti d'arte sono ammessi  i  docenti  appartenenti  ai  ruoli  di
materie artistiche, professionali, di storia dell'arte  o  di  storia
dell'arte  applicata,  delle  accademie  di  belle  arti,  dei  licei
artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di
accademia di belle arti. 
  2. Si prescinde dal possesso dei  titoli  di  studio  indicati  nel
comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali  e  di  arte
applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici  e  degli  istituti
d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali  titoli
e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento  non  sia  richiesto
alcun titolo di studio ai sensi dell'articolo 402.