Art. 413. 
                       Istituti di educazione 
 
  1. Ai concorsi a posti di vice rettore  dei  convitti  nazionali  e
vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi,
rispettivamente, gli  istitutori  e  le  istitutrici  delle  predette
istituzioni, forniti di laurea  e  di  abilitazione  all'insegnamento
negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria,  che  abbiano
maturato, dopo la nomina nei ruoli, un  servizio  di  almeno  5  anni
effettivamente prestato, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato. 
Partecipano inoltre  i  docenti  di  ruolo  nelle  scuole  elementari
forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e
scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di
effettivo servizio di ruolo, nonche' i docenti di ruolo,  forniti  di
laurea, che abbiano prestato almeno  5  anni  di  servizio  effettivo
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria  ed  artistica.  Ai
predetti concorsi sono altresi' ammessi anche  gli  istitutori  e  le
istitutrici  dei   convitti   annessi   agli   istituti   tecnici   e
professionali che abbiano maturato, dopo  la  nomina  nei  ruoli,  un
servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di
laurea e abilitazione all'insegnamento negli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria. 
  2. Ai concorsi a posti di  rettore  dei  convitti  nazionali  e  di
direttrice  degli  educandati  femminili  dello  Stato  sono  ammessi
rispettivamente i vice rettori e le vice  direttrici  con  anzianita'
nel relativo ruolo  di  almeno  2  anni  di  servizio  effettivamente
prestato. 
  3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui  al
presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano  il
reclutamento del personale direttivo della scuola.