Art. 414. (Art. 78 del Testo Unico) VEICOLI Le materie della classe IV-b devono essere trasportate in veicoli coperti. I veicoli adibiti al trasporto di materie radioattive devono essere sottoposti a controllo allo scopo di verificare la radioattivita' delle loro varie parti Tale (controllo deve effettuarsi noti appena si possa sospettare una contaminazione; per i veicoli normalmente adibiti al trasporto di materie radioattiva tale verifica deve aver lungo almeno una volta all'anno. Se la radioattivita' supera in media 10-2 microcurie per dm2 in una parte qualunque, del veicoli tale veicolo deve essere ritirato dalla circolazione e decontaminato fino a che la radioattivita' scenda al disotto del valore suindicato. Tale controllo non e' tuttavia necessario per i veicoli adibiti unicamente al trasporto di rocce, minerali, scorie, residui di trattamenti, la cui radioattivita' sia sufficientemente debole purche' a 1 metro di distanza dalle pareti dei veicolo la radiazione emessa non superi i 10 milliroentgen per ora.