Art. 414. Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da: a) un docente universitario, con funzione di presidente; b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso; c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso; d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente. 2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi. 3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 5. L'inclusione negli elenchi e' effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non piu' di tre anni. 6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo. 7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime. 8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le medesime modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. 9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente e' determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.
Nota all'art. 414: - Il D.P.R. n. 5/1956 determina i compensi per i componenti delle commissione e di altri organi collegiali operanti nelle amministrazioni statali.