(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 416)
                 Art. 416. (Art. 78 del Testo Unico 
                PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI 

 
  In uno stesso veicolo non  devono  essere  caricati  oltre  quattro
colli di materie radioattiva del gruppo A. 
  Salvo per il maneggio dei colli per  necessita'  del  servizio,  il
personale deve stare almeno a due metri di distanza  (da  ogni  collo
contenente materia radioattiva. 
  I colli contenenti materie radioattive devono essere sistemati  sul
veicolo dalla parte opposta rispetto al sedile del conducente  e  per
quanto possibile  lontani  da  animali  vivi,  derrate  alimentari  e
oggetti di consumo caricati sullo stesso veicolo.