Art. 417. (Art. 78 del Testo Unico) VEICOLI I colli contenenti materie dal 1° al 7°, 10°-b) e 110 devono essere trasportati in veicoli scoperti. Possono tuttavia, qualunque sia il numero dei colli, essere trasportati in veicoli coperti o tendonati: a) i colli contenenti le materie indicate al comma precedente e costituiti da sclidi fusti di metallo, a condizione che questi siano caricati con le aperture verso l'alto e stivati in modo tale che non possano ne' rotolare ne' rovesciarsi. Tuttavia per le spedizioni che non avvengono per carico completo, i fusti metallici contenenti acido fluoridrico (1°h) o soluzioni d'ipoclorito (110) non debbono oltrepassare il peso di 75 kg. e quelli che contengono materiale del 3°-a) non debbono essere riempiti oltre il 95% della loro capacita' (per l'idrazina 93%); b) i colli costituiti da recipienti fragili, a condizione che essi siano racchiusi, con interposizione di sostanze idonee che formino tampone, in imballaggi protettori in legno o, se trattasi di materie del 1°, 3°, 5°, 16°-0), in cesti metallici. Allorche' trattisi di acido nitrico del 1°-c) 2, o di miscele sulfonitriche del 1°-f) 2, racchiusi in recipienti fragili disposti con interposizione di sostanze idonee che formino tampone dentro casse in legno a pareti piene, ogni collo non deve superare il peso di kg. 55; c) gli estintori d'incendio contenenti acidi del 10; d) gli accumulatori elettrici 1°-b) e 3°-b).