Art. 417. Graduatorie 1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli. 2. Nei casi di parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.
Nota all'art. 417: - Il D.P.R. n. 3/1957, ha approvato lo statuto degli impiegati civili dello Stato; il suo art. 5 stabilisce le preferenze nei casi di parita' di merito nei concorsi di accesso agli impiegi statali.