Art. 418. 
                             Esclusioni 
 
  1. Nei  limiti  del  successivo  articolo  497,  sono  esclusi  dai
concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento  motivato
del direttore generale  o  capo  del  servizio  centrale  competente,
coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del  personale
docente  ed  educativo,  una  sanzione  disciplinare  superiore  alla
censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.