Art. 419. (Art. 78 del Testo Unico) TRASPORTO ALLA RINFUSA Possono essere oggetto di trasporto alla rinfusa per carico completo, i fanghi di piombo contenenti acido solforico (1°b) nonche' le materie del 1°-c) e del 6°. Per il trasporto delle materie del 1°c) il pianale del veicolo deve essere ricoperto da uno strato di spessore adeguato di pietra calcarea polverizzata o semplicemente spezzettata, oppure di calce spenta. Per il trasporto dei fanghi di piombo contenenti acido solforico (1°-t) e delle materie del do, il cassone del veicolo deve essere rivestito internamento di piombo o di uno spessore adeguato di cartone paraffinato o catramato e, se trattasi di veicolo tendonato, il tendone deve essere sistemato in modo tale che non passa venire a contatto col carico.