Art. 42 
          Riposi e permessi per i figli con handicap grave 
     (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) 
 
  1. Fino al compimento del  terzo  anno  di  vita  del  bambino  con
handicap in situazione di gravita' e in alternativa al  prolungamento
del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma  2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di  riposo
giornaliero retribuito. 
  2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino
con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice  madre  o,  in
alternativa, il lavoratore padre hanno diritto  ai  permessi  di  cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  Detti
permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito  del
mese. 
  3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figlio
con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice  madre  o,  in
alternativa, il lavoratore padre hanno diritto  ai  permessi  di  cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104.  Ai
sensi dell'articolo 20  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53,  detti
permessi, fruibili anche  in  maniera  continuativa  nell'ambito  del
mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio  o,
in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa
ed esclusiva. 
  4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 
  5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore  padre  o,
dopo la loro scomparsa, uno dei  fratelli  o  sorelle  conviventi  di
soggetto con handicap in situazione di gravita' di  cui  all'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque  anni
e che abbiano titolo a fruire dei benefici di  cui  all'articolo  33,
commi 1, 2 e 3, della medesima legge  per  l'assistenza  del  figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo  4
della legge  8  marzo  2000,  n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo  complessivo
massimo di lire 70 milioni annue per il congedo  di  durata  annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno  2002,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati.  L'indennita'  e'  corrisposta
dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I  datori  di
lavoro privati, nella  denuncia  contributiva,  detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi  i  genitori
non puo' superare la durata  complessiva  di  due  anni;  durante  il
periodo di  congedo  entrambi  i  genitori  non  possono  fruire  dei
benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
fatte salve le disposizioni di cui  ai  commi  5  e  6  del  medesimo
articolo. 
  6. I riposi, i permessi e i congedi di  cui  al  presente  articolo
spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
 
          Nota all'art. 42, comma 1:
              - Si  riporta il testo dell'art. 33, della citata legge
          n. 104/1992:
              "Art.  33  (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o,
          in  alternativa,  il  lavoratore  padre, anche adottivi, di
          minore  con handicap in situazione di gravita' accertata ai
          sensi  dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
          fino  a  tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
          lavoro  di  cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
          1204,  a  condizione  che  il  bambino non sia ricoverato a
          tempo pieno presso istituti specializzati.
              2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 possono chiedere ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento  fino  a  tre  anni del periodo di astensione
          facoltativa,  di due ore di permesso giornaliero retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
              3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
          del  bambino,  la  lavoratrice  madre o, in alternaliva, il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
          situazione  di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste una
          persona  con  handicap in situazione di gravita', parente o
          affine  entro  il  terzo grado, convivente, hanno diritto a
          tre  giorni  di  permesso  mensile coperti da contribuzione
          figurativa,   fruibili  anche  in  maniera  continuativa  a
          condizione  che  la  persona  con handicap in situazione di
          gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
              4.  Ai  permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
          con  quelli  previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204
          del  1971,  si  applicano le disposizioni di cui all'ultimo
          comma  del  medesimo  art.  7 della legge n. 1204 del 1971,
          nonche'  quelle  contenute negli articoli 7 e 8 della legge
          9 dicembre 1977, n. 903.
              5.  Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
          di  lavoro  pubblico o privato, che assista con continuita'
          un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
          diritto  a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'
          vicina  al  proprio  domicilio e non puo' essere trasferito
          senza il suo consenso ad altra sede.
              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita'  puo'  usufruire  alternativamente dei permessi di
          cui  ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
          la  sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
          puo'   essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il  suo
          consenso.
              7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
          applicano  anche agli affidatari di persone handicappate in
          situazione di gravita'.".
          Nota all'art. 42, comma 2:
              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 3, della citata
          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
          Note all'art. 42, comma 3:
              - Per il testo dell'art. 33, comma 3 della citata legge
          n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
              - Il testo dell'art. 20, della citata legge n. 53/2000,
          e' il seguente:
              "Art.    20    (Estensione   delle   agevolazioni   per
          l'assistenza a portatori di handicap). - 1. Le disposizioni
          dell'art.  33  della  legge  5 febbraio  1992, n. 104, come
          modificato  dall'art. 19 della presente legge, si applicano
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche'
          ai  genitori  ed  ai  familiari lavoratori, con rapporto di
          lavoro  pubblico o privato, che assistono con continuita' e
          in  via  esclusiva  un  parente  o un affine entro il terzo
          grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.".
          Nota all'art. 42, comma 4:
              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 4, della citata
          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
          Note all'art. 42, comma 5:
              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 3, della citata
          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
              - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge
          n. 104/1992, si veda in nota all'art 33, comma 1.
              - Per  il  testo  dell'art.  33,  commi  1, 2 e 3 della
          citata  legge  n.  104/1992,  si  veda in nota all'art. 42,
          comma 1.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma 2, della
          citata legge n. 53/2000:
              "Art.  4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
          Omissis.
              2.  I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
          possono   richiedere,   per   gravi  e  documentati  motivi
          familiari,  fra  i  quali le patologie individuate ai sensi
          del   comma  4,  un  periodo  di  congedo,  continuativo  o
          frazionato,  non superiore a due anni. Durante tale periodo
          il  dipendente  conserva il posto di lavoro, non ha diritto
          alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di
          attivita'   lavorativa.   Il   congedo   non  e'  computato
          nell'anzianita'  di  servizio ne' ai fini previdenziali; il
          lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
          dei  relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
          prosecuzione volontaria.".
              - Per  il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n.
          663/1979,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2.