Articolo 42
        Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
                           n.396 del 1997)

   1.  Nelle  pubbliche  amministrazioni  la  liberta'  e l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Fino  a  quando non vengano emanate norme di carattere
generale  sulla  rappresentativita'  sindacale  che  sostituiscano  o
modifichino  tali  disposizioni,  le  pubbliche  amministrazioni,  in
attuazione  dei  criteri  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  osservano le disposizioni
seguenti   in  materia  di  rappresentativita'  delle  organizzazioni
sindacali  ai  fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative
sindacali  nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
collettiva.
   2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui  al  comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali  ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970,  n.  300,  e  successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse
spettano,   in   proporzione  alla  rappresentativita',  le  garanzie
previste  dagli  articoli  23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
   3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui  al  comma  8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali  di  cui  al  comma  2,  viene  altresi' costituito, con le
modalita'  di  cui  ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria  del  personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
   4.  Con  appositi  accordi  o  contratti collettivi nazionali, tra
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative
ai   sensi   dell'articolo   43,   sono   definite   la  composizione
dell'organismo   di   rappresentanza  unitaria  del  personale  e  le
specifiche  modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto
segreto,   il  metodo  proporzionale  e  il  periodico  rinnovo,  con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare  liste,  oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei  contratti  collettivi,  anche ad altre organizzazioni sindacali,
purche'  siano  costituite  in  associazione con un proprio statuto e
purche'  abbiano  aderito  agli  accordi  o  contratti collettivi che
disciplinano  l'elezione  e  il  funzionamento dell'organismo. Per la
presentazione   delle   liste,  puo'  essere  richiesto  a  tutte  le
organizzazioni  sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti
con  diritto  al  voto  non  superiore  al 3 per cento del totale dei
dipendenti  nelle  amministrazioni,  enti  o strutture amministrative
fino  a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni
superiori.
   5.  I  medesimi  accordi  o contratti collettivi possono prevedere
che,   alle   condizioni   di   cui  al  comma  8,  siano  costituite
rappresentanze  unitarie  del personale comuni a piu' amministrazioni
di  enti  di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi
possono   altresi'   prevedere  che  siano  costituiti  organismi  di
coordinamento  tra  le  rappresentanze  unitarie  del personale nelle
amministrazioni  e  enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al
comma 8.
   6.  I  componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati  ai  dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai
fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  del  presente  decreto.  Gli  accordi  o  contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono  i  criteri  e  le  modalita' con cui sono trasferite ai
componenti  eletti  della  rappresentanza  unitaria  del personale le
garanzie  spettanti  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali delle
organizzazioni   sindacali   di   cui  al  comma  2  che  li  abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
   7.  I  medesimi  accordi  possono disciplinare le modalita' con le
quali  la  rappresentanza  unitaria  del  personale  esercita  in via
esclusiva  i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti
alle  rappresentanze  sindacali  aziendali dall'articolo 9 o da altre
disposizioni  della  legge  e  della  contrattazione collettiva. Essi
possono   altresi'   prevedere  che,  ai  fini  dell'esercizio  della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale   sia  integrata  da  rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
   8.  Salvo  che  i contratti collettivi non prevedano, in relazione
alle  caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi  di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti,   alle  condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche,  possono  essere  costituiti  anche  presso  le  sedi  o
struttura  periferiche  che  siano  considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
   9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni,
enti  o  strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la
natura  delle  loro  funzioni,  agli  accordi  o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
   10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel  contratto
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo  40,  comma  2,  deve  essere  garantita  una  adeguata
presenza  negli  organismi  di rappresentanza unitaria del personale,
anche  mediante  l'istituzione,  tenuto  conto  della  loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
   11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni  sindacali  delle  minoranze linguistiche, nell'ambito
della  provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica
quanto  previsto  dall'articolo  9  del  decreto del Presidente della
Repubblica  6  gennaio  1978,  n.  58,  e  dal decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 430.
 
             Note all'art. 42:
                 -  Si  trascrive il testo vigente degli articoli 19,
          23, 24 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e norme sul collocamento):
                 "Art.    19   (Costituzione   delle   rappresentanze
          sindacali  aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali
          possono  essere  costituite ad iniziativa dei lavoratori in
          ogni unita' produttiva, nell'ambito:
                   a) delle      associazioni      aderenti      alle
          confederazioni maggiormente   rappresentative   sul   piano
          nazionale;
                   b) delle  associazioni  sindacali,  non  affiliate
          alle  predette  confederazioni,  che  siano  firmatarie  di
          contratti  collettivi  nazionali  o  provinciali  di lavoro
          applicati nell'unita' produttiva.
                 Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le
          rappresentanze   sindacali   possono  istituire  organi  di
          coordinamento".
                 "Art.  23 (Permessi retribuiti). - I dirigenti delle
          rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno
          diritto,  per  l'espletamento  del loro mandato, a permessi
          retribuiti.
                 Salvo   clausole   piu'   favorevoli  dei  contratti
          collettivi  di  lavoro  hanno diritto ai permessi di cui al
          primo comma almeno:
                   a) un   dirigente   per   ciascuna  rappresentanza
          sindacale  aziendale  nelle  unita' produttive che occupano
          fino  a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa e'
          organizzata;
                   b) un   dirigente  ogni  300  o  frazione  di  300
          dipendenti  per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
          nelle   unita'   produttive   che  occupano  fino  a  3.000
          dipendenti   della   categoria   per   cui   la  stessa  e'
          organizzata;
                   c) un   dirigente  ogni  500  o  frazione  di  500
          dipendenti  della  categoria  per  cui  e'  organizzata  la
          rappresentanza  sindacale aziendale nelle unita' produttive
          di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui
          alla precedente lettera b).
                 I  permessi  retribuiti  di cui al presente articolo
          non  potranno  essere  inferiori  a  otto ore mensili nelle
          aziende  di  cui alle lettere b) e c) del comma precedente;
          nelle  aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti
          non  potranno  essere  inferiori  ad  un'ora  all'anno  per
          ciascun dipendente.
                 Il  lavoratore  che intende esercitare il diritto di
          cui  al  primo  comma  deve  darne comunicazione scritta al
          datore  di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite
          le rappresentanze sindacali aziendali".
                 "Art.  24  (Permessi  non retribuiti). - I dirigenti
          sindacali  aziendali  di  cui  all'art.  23 hanno diritto a
          permessi  non retribuiti per la partecipazione a trattative
          sindacali  o a congressi e convegni di natura sindacale, in
          misura non inferiore a otto giorni all'anno.
                 I  lavoratori che intendano esercitare il diritto di
          cui  al comma precedente devono darne comunicazione scritta
          al  datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
          rappresentanze sindacali aziendali".
                 "Art.  30  (Permessi  per  i dirigenti provinciali e
          nazionali).   -   I   componenti  degli  organi  direttivi,
          provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art.
          19,  hanno  diritto a permessi retribuiti, secondo le norme
          dei   contratti  di  lavoro,  per  la  partecipazione  alle
          riunioni degli organi suddetti".
                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
          b)  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421, vedi nelle note
          alle premesse.
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 9 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
          58  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
          regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di previdenza e
          assicurazioni sociali):
                 "Art.   9.   -  Nella  provincia  di  Bolzano,  alle
          associazioni   sindacali   costituite   esclusivamente  tra
          lavoratori    dipendenti    appartenenti   alle   minoranze
          linguistiche    tedesca    e    ladina,    aderenti    alla
          confederazione maggiormente  rappresentativa fra quelle dei
          lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione
          di  rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine
          all'esercizio  di  tutte  le  attivita'  sindacali comprese
          quelle  di  patronato  e  di assistenza sociale di cui alla
          legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i
          diritti  riconosciuti  da  norme di legge alle associazioni
          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale.
                 Alle  associazioni  e  alla confederazione di cui al
          primo   comma   e'   altresi'   esteso   il   diritto  alla
          rappresentanza   negli  organi  collegiali  della  pubblica
          amministrazione  e  degli enti costituiti per la tutela dei
          loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza
          regionale.
                 La maggiore  rappresentativita' della confederazione
          di   cui   al   primo  comma  e'  accertata  dal  consiglio
          provinciale.   Il  relativo  provvedimento  e'  impugnabile
          dinanzi  alla  sezione  autonoma  di  Bolzano del tribunale
          amministrativo regionale".
                 -  Il  decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
          1990,  reca "Norme di attuazione dello statuto speciale per
          la  regione  Valle  d'Aosta  in  materia  di  previdenza ed
          assicurazioni sociali".