Art. 42 
           (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea) 
 
   1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  non  possono   essere
applicate  in  modo  tale  da  restringere  o   vietare   la   libera
circolazione dei dati personali  fra  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformita' allo  stesso  codice,
di  eventuali  provvedimenti  in  caso  di  trasferimenti   di   dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.