Art. 42.
                     Inadempimento del fornitore

  1.  Nei  casi  di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il
consumatore  che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora
ha  diritto  di  agire  contro il finanziatore nei limiti del credito
concesso,  a  condizione  che  vi  sia  un accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del
fornitore.  La responsabilita' si estende anche al terzo, al quale il
finanziatore  abbia  ceduto  i  diritti  derivanti  dal  contratto di
concessione del credito.