Art. 42. 
        Ipotesi di difformi pareri tra Agenzia e Commissione 
  1.  Qualora  il  Ministero  della  salute  abbia   ricevuto   dalla
Commissione  un  progetto  di  decisione  non  conforme   al   parere
dell'Agenzia, trasmette, entro i successivi  22  giorni  o  entro  il
termine  di  tempo   inferiore   stabilito   dal   Presidente   della
Commissione, le proprie osservazioni. 
  2. Nel caso di cui al comma  1  e  nel  termine  ivi  previsto,  il
Ministero della salute puo' richiedere per iscritto che  il  progetto
di decisione sia discusso dal Comitato permanente riunito  in  seduta
plenaria. 
  3. Il Ministero della salute,  sia  in  qualita'  di  Stato  membro
interessato che di Stato membro  di  riferimento  rilascia  o  revoca
l'AIC, ovvero ne modifica le condizioni per quanto e'  necessario  al
fine di conformarsi  alla  decisione  definitiva  adottata  entro  30
giorni dalla sua notifica, facendo riferimento alla decisione  stessa
e ne informa la Commissione e l'Agenzia.