Art. 42. Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle societa' di gestione di cui all'articolo 10, comma 2 1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e 11, commi 1 e 2, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 41 e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, anche sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico. 2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unita' organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare del-l'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41. 3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le finalita' di cui all'articolo 41, comma 1. 4. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante.