Art. 42.
    Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

  1.  Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla  legge  12  marzo  1999,  n. 68, in relazione ai giudizi di cui
all'articolo  41,  comma  6,  attua  le  misure  indicate  dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione
specifica  adibisce  il  lavoratore, ove possibile, ad altra mansione
compatibile con il suo stato di salute.
  2.  Il  lavoratore  di  cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori  conserva  la  retribuzione  corrispondente  alle  mansioni
precedentemente  svolte,  nonche' la qualifica originaria. Qualora il
lavoratore  venga  adibito  a  mansioni  equivalenti  o  superiori si
applicano  le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo
restando  quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
 
          Note all'art. 42:
              - Il  testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
          il  diritto  al  lavoro  dei disabili), e' pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  23 marzo  1999,  n.  68,  supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  2103  del  codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2103  (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore
          di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e'
          stato  assunto  o  a  quelle  corrispondenti alla categoria
          superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero a
          mansioni  equivalenti  alle  ultime  effettivamente svolte,
          senza  alcuna  diminuzione  della retribuzione. Nel caso di
          assegnazione  a mansioni superiori il prestatore ha diritto
          al   trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,  e
          l'assegnazione  stessa  diviene definitiva, ove la medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente  con  diritto alla conservazione del posto, dopo un
          periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non
          superiore  a  tre  mesi. Egli non puo' essere trasferito da
          una  unita'  produttiva  ad una altra se non per comprovate
          ragioni  tecniche,  organizzative  e produttive. Ogni patto
          contrario e' nullo.».
              - Il  testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001 e' il seguente:
              «Art.  52  (Disciplina  delle  mansioni).  (Art. 56 del
          decreto   legislativo  n.  29  del  1993,  come  sostituito
          dall'art.  25  del  decreto  legislativo  n.  80 del 1998 e
          successivamente   modificato   dall'art.   15  del  decreto
          legislativo  n. 387 del 1998). - 1. Il prestatore di lavoro
          deve  essere  adibito  alle  mansioni per le quali e' stato
          assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito
          della  classificazione professionale prevista dai contratti
          collettivi,  ovvero  a quelle corrispondenti alla qualifica
          superiore  che  abbia successivamente acquisito per effetto
          dello  sviluppo  professionale o di procedure concorsuali o
          selettive.   L'esercizio   di   fatto   di   mansioni   non
          corrispondenti   alla  qualifica  di  appartenenza  non  ha
          effetto   ai   fini  dell'inquadramento  del  lavoratore  o
          dell'assegnazione di incarichi di direzione.
              2.  Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
          lavoro   puo'  essere  adibito  a  mansioni  proprie  della
          qualifica immediatamente superiore:
                a) nel  caso di vacanza di posto in organico, per non
          piu'  di  sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
          state  avviate  le  procedure  per  la  copertura dei posti
          vacanti come previsto al comma 4;
                b) nel  caso  di  sostituzione  di  altro  dipendente
          assente  con  diritto  alla  conservazione  del  posto, con
          esclusione   dell'assenza   per   ferie,   per   la  durata
          dell'assenza.
              3.  Si  considera svolgimento di mansioni superiori, ai
          fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
          prevalente,  sotto  il  profilo qualitativo, quantitativo e
          temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
              4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2,  per il periodo di
          effettiva   prestazione,   il   lavoratore  ha  diritto  al
          trattamento  previsto  per  la qualifica superiore. Qualora
          l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
          vacanze  dei  posti in organico, immediatamente, e comunque
          nel  termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
          dipendente  e'  assegnato  alle  predette  mansioni, devono
          essere  avviate  le  procedure  per  la copertura dei posti
          vacanti.
              5.  Al  di  fuori  delle  ipotesi di cui al comma 2, e'
          nulla  l'assegnazione  del lavoratore a mansioni proprie di
          una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
          differenza   di  trattamento  economico  con  la  qualifica
          superiore.  Il  dirigente  che  ha  disposto l'assegnazione
          risponde  personalmente  del maggiore onere conseguente, se
          ha agito con dolo o colpa grave.
              6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          in   sede   di  attuazioni  della  nuova  disciplina  degli
          ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
          e  con  la  decorrenza  da  questi  stabilita.  I  medesimi
          contratti  collettivi  possono  regolare  diversamente  gli
          effetti  di  cui  ai  commi 2,  3 e 4. Fino a tale data, in
          nessun  caso  lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
          alla  qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto
          ad  avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale
          del lavoratore.».