Art. 42. 
            (Disposizioni in materia di recepimento della 
direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
        luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del 
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di  pubblicita'  di  taluni
                          tipi di societa') 
 
  1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto  comma  sono
aggiunti i seguenti: 
  "Gli atti delle societa' costituite secondo uno dei  tipi  regolati
nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e' obbligatoria
l'iscrizione o il deposito, possono  essere  altresi'  pubblicati  in
apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale
delle Comunita' europee, con traduzione giurata di un esperto. 
  In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua  italiana,
quelli pubblicati in altra lingua  ai  sensi  del  quinto  comma  non
possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo
che la societa' dimostri che  essi  erano  a  conoscenza  della  loro
versione in lingua italiana. 
  Le societa' di cui al quinto comma che  dispongono  di  uno  spazio
elettronico  destinato  alla  comunicazione  collegato  ad  una  rete
telematica ad accesso pubblico  forniscono,  attraverso  tale  mezzo,
tutte le informazioni di  cui  al  primo,  secondo,  terzo  e  quarto
comma". 
  2. All'articolo 2630, primo  comma,  del  codice  civile,  dopo  le
parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ovvero
omette di fornire negli  atti,  nella  corrispondenza  e  nella  rete
telematica le  informazioni  prescritte  dall'articolo  2250,  primo,
secondo, terzo e quarto comma,". 
 
          Note all'art. 42: 
             - Si riporta il testo dell'art. 2250, quarto comma,  del
          codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: 
             «Art.   2250   (Indicazione   negli   atti    e    nella
          corrispondenza). - Negli atti e nella corrispondenza  delle
          societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione nel  registro
          delle imprese devono essere indicati la sede della societa'
          [c.c. 2328, n. 2, 2475, n. 2, 2518, n. 2] e  l'ufficio  del
          registro delle imprese presso il quale questa  e'  iscritta
          [c.c. 2188, 2199, 2200, 2295] e il numero d'iscrizione. 
             Il capitale delle societa' per azioni [c.c. 2328, n. 4],
          in accomandita per azioni [c.c. 2462] e  a  responsabilita'
          limitata  [c.c.  2472]  deve  essere  negli  atti  e  nella
          corrispondenza indicato  secondo  la  somma  effettivamente
          versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio 
             Dopo lo scioglimento delle societa' previste  dal  primo
          comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella
          corrispondenza che la societa' e' in liquidazione.. 
             Negli atti e nella  corrispondenza  delle  societa'  per
          azioni ed a responsabilita' limitata deve  essere  indicato
          se queste hanno un unico socio. 
             "1. All'art. 2250 del  codice  civile,  dopo  il  quarto
          comma sono aggiunti i seguenti: «Gli  atti  delle  societa'
          costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V,  VI  e
          VII del  presente  titolo,  per  i  quali  e'  obbligatoria
          l'iscrizione  o  il  deposito,  possono   essere   altresi'
          pubblicati in apposita sezione del registro  delle  imprese
          in altra lingua  ufficiale  delle  Comunita'  europee,  con
          traduzione giurata di un esperto. In  caso  di  discordanza
          con  gli  atti  pubblicati  in  lingua   italiana,   quelli
          pubblicati in altra lingua ai sensi del  quinto  comma  non
          possono  essere  opposti  ai  terzi,  ma   questi   possono
          avvalersene, salvo che la societa' dimostri che essi  erano
          a conoscenza della loro versione  in  lingua  italiana.  Le
          societa' di cui al  quinto  comma  che  dispongono  di  uno
          spazio elettronico destinato alla  comunicazione  collegato
          ad una rete  telematica  ad  accesso  pubblico  forniscono,
          attraverso tale mezzo, tutte  le  informazioni  di  cui  al
          primo, secondo, terzo e quarto comma.";». 
             - Si riporta il testo dell'art. 2630, primo  comma,  del
          codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: 
             «Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce,  comunicazioni
          o depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa
          delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio,
          omette  di  eseguire,  nei  termini  prescritti,   denunce,
          comunicazioni o depositi presso il registro  delle  imprese
          «ovvero omette di fornire negli atti, nella  corrispondenza
          e  nella  rete  telematica   le   informazioni   prescritte
          dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto  comma,»  e'
          punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  206
          euro a 2.065 euro. 
             Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
          amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.».