Art. 42.
(Disposizioni in materia di recepimento della
direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni
tipi di societa')
1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono
aggiunti i seguenti:
"Gli atti delle societa' costituite secondo uno dei tipi regolati
nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e' obbligatoria
l'iscrizione o il deposito, possono essere altresi' pubblicati in
apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale
delle Comunita' europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana,
quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non
possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo
che la societa' dimostri che essi erano a conoscenza della loro
versione in lingua italiana.
Le societa' di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio
elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete
telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo,
tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto
comma".
2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le
parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ovvero
omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete
telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo,
secondo, terzo e quarto comma,".
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 2250, quarto comma, del
codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2250 (Indicazione negli atti e nella
corrispondenza). - Negli atti e nella corrispondenza delle
societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese devono essere indicati la sede della societa'
[c.c. 2328, n. 2, 2475, n. 2, 2518, n. 2] e l'ufficio del
registro delle imprese presso il quale questa e' iscritta
[c.c. 2188, 2199, 2200, 2295] e il numero d'iscrizione.
Il capitale delle societa' per azioni [c.c. 2328, n. 4],
in accomandita per azioni [c.c. 2462] e a responsabilita'
limitata [c.c. 2472] deve essere negli atti e nella
corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente
versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo
comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella
corrispondenza che la societa' e' in liquidazione..
Negli atti e nella corrispondenza delle societa' per
azioni ed a responsabilita' limitata deve essere indicato
se queste hanno un unico socio.
"1. All'art. 2250 del codice civile, dopo il quarto
comma sono aggiunti i seguenti: «Gli atti delle societa'
costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e
VII del presente titolo, per i quali e' obbligatoria
l'iscrizione o il deposito, possono essere altresi'
pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese
in altra lingua ufficiale delle Comunita' europee, con
traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza
con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli
pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non
possono essere opposti ai terzi, ma questi possono
avvalersene, salvo che la societa' dimostri che essi erano
a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le
societa' di cui al quinto comma che dispongono di uno
spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato
ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono,
attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al
primo, secondo, terzo e quarto comma.";».
- Si riporta il testo dell'art. 2630, primo comma, del
codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni
o depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa
delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio,
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese
«ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza
e nella rete telematica le informazioni prescritte
dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,» e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206
euro a 2.065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.».