Art. 42. (Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa') 1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: "Gli atti delle societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e' obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresi' pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita' europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa' dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le societa' di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma". 2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,".
Note all'art. 42: - Si riporta il testo dell'art. 2250, quarto comma, del codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2250 (Indicazione negli atti e nella corrispondenza). - Negli atti e nella corrispondenza delle societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della societa' [c.c. 2328, n. 2, 2475, n. 2, 2518, n. 2] e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa e' iscritta [c.c. 2188, 2199, 2200, 2295] e il numero d'iscrizione. Il capitale delle societa' per azioni [c.c. 2328, n. 4], in accomandita per azioni [c.c. 2462] e a responsabilita' limitata [c.c. 2472] deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societa' e' in liquidazione.. Negli atti e nella corrispondenza delle societa' per azioni ed a responsabilita' limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. "1. All'art. 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: «Gli atti delle societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e' obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresi' pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita' europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa' dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le societa' di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.";». - Si riporta il testo dell'art. 2630, primo comma, del codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese «ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,» e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.».