ART. 42
         (Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  69,  comma 1,  lettera  a),  del decreto, dopo le
parole:  "utensile  o  impianto" sono inserite le seguenti: ", inteso
come  il  complesso  di macchine, attrezzature e componenti necessari
all'attuazione di un processo produttivo,".