Art. 42.

Modifica  all'articolo  22  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  22 (Comitato  dei  garanti). -  1.  I  provvedimenti  di cui
all'articolo  21,  commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato
dei  garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere,
sono  nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.
  2.  Il  Comitato  dei  garanti  e' composto da un consigliere della
Corte   dei  conti,  designato  dal  suo  Presidente,  e  da  quattro
componenti   designati  rispettivamente,  uno  dal  Presidente  della
Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  di
attuazione   della   legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione   della   produttivita'  del  lavoro  pubblico,  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche amministrazioni, uno dal
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra
un  esperto  scelto  tra  soggetti  con  specifica  qualificazione ed
esperienza  nei  settori  dell'organizzazione  amministrativa  e  del
lavoro  pubblico,  e  due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali
generali  di  cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti
di  valutazione,  estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la
propria  candidatura.  I  componenti  sono collocati fuori ruolo e il
posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di
appartenenza  e'  reso indisponibile per tutta la durata del mandato.
Per  la  partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione
di emolumenti o rimborsi spese.
  3.  Il  parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine
di  quarantacinque  giorni  dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere.».